Vediamo bene in che cosa consiste questo atto di provenienza e cmq come e a quale titolo sono entrati in possesso della proprietà della cantina.
Ho capito che bisogna andare piano.
Grazie Gigi
 
usucapione?
accatastamento?
no un momento...
l'usucapione è un modo di acquisto di una proprietà...
ed è una cosa.
se dici che in atto questa cantina risulta in qualche maniera non c'è bisogno di fare nessuna procedura di usucapione.
la accatasti e basta.
forse non riesco a mettere a fuoco il problema.... :roll:
 
usucapione?
accatastamento?
no un momento...
l'usucapione è un modo di acquisto di una proprietà...
ed è una cosa.
se dici che in atto questa cantina risulta in qualche maniera non c'è bisogno di fare nessuna procedura di usucapione.
la accatasti e basta.
forse non riesco a mettere a fuoco il problema.... :roll:

Secondo me l'hai messo a fuoco splendidamente!!!! :accordo:
Qualcosa non torna, almeno fino all'atto di provenienza, se c'è....
 
Ora posso essere più preciso.
Esiste l'atto di provenienza della cantina dello stabile solo che l'accatastamento risulta come un unico corpo. Il frazionamento delle varie cantine, nel corso del tempo non è mai stato fatto. Quindi la ripartizione non c'è anche se esiste un atto che certifica la proprietà.
Pertanto, chiedo se posso (il notaio credo che debba, però, avere foglio particella ecc..) acquistare e poi effettuare la ripartizione (sempre che si possa fare). Oppure prima di vendere il proprietario debba prendere in carico questo onere. In alternativa non ho altre idee.
Grazie Gigi
 
dunque gigigiovanni, da come descrivi il tutto, risulta che lui ha acquistato una porzione del subalterno destinato a cantine, resta da vedere se solo in quota millesimale o se è stata anche identificata da una pianta delimitante le cantine in possesso ad uso solo interno del condominio.
Tu puoi acquistare così stante le cose come da atto di provenienza, in successiva sede, con accordo di tutti anche per le loro quote, procederete alla suddivisione/frazionamento delle cantine, ovvero accatastamento delle cantine.
Non è tenuto in questo caso il proprietario attuale a fare l'accatastamento, in quanto già regolarmente proprietario, anche se in millesimi di un unico sub esistente.
 

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