....Se invece il preliminare è redatto per scrittura privata non autenticata può essere proposta azione davanti al giudice anche da una sola parte che ne abbia interesse per ottenere sentenza di accertamento giudiziale dell’autenticità della sottoscrizione. Solo in tal modo si otterrà il titolo idoneo a consentire la pubblicità ossia una sentenza, perché soltanto questa varrà a realizzare sul piano formale il documento idoneo per ottenere la pubblicità immobiliare
Grazie per aver postato, anche qui
, con la consueta chiarezza ed indiscussa competenza, il giusto approfondimento all'ipotesi sollevata di un eventuale rifiuto al rogito e alla prevedibile difesa di voler comunque far valere in giudizio l'atto sottoscritto ma non registrato.
Si spera logicamente di non averne bisogno (e credo non ce ne sarà, perchè il gioco non vale la candela, non essendoci una caparra in ballo e non potendo sufficientemente dimostrare danni sul mancato rispetto del contratto, a pochi mesi dalla sottoscrizione) perchè una causa civile danneggia entrambi i contendenti, sia economicamente che moralmente.
Tra l'altro, anche in presenza di un normalissimo preliminare di compravendita - registrato e trascritto - ci si accontenta del valore della caparra, evitando le lungaggini giudiziarie e di soddisfare i soli avvocati (che sono i veri vincitori).
Cordiali saluti.