Un problema quello dei confidi che rilasciano le polizze fideiussorie a garanzia delle caparre versate al costruttore.
Abbiamo commissionato uno studio da un amico notaio per capirci qualcosa in quanto tutta la materia è abbastanza fumosa.
Ad esempio, la norma cita le società che rientrano nei parametri del cosiddetto articolo 107, parametri che negli anni si sono evoluti, salvo poi scoprire che non esiste ancora presso la Banca d'Italia un elenco delle società che rispettano i parametri stabiliti.
Mentre, d'altra parte, è certo che i cosiddetti art. 155 non possono rilasciare fideiussione ai sensi della legge sulle nuove costruzioni.
La soluzione più semplice, da questo punto di vista, per distinguere i "grandi confidi" che possono perchè avrebbero i requisiti dai "piccoli confidi" che non potrebbero, sarebbe quella di chiedere direttamente al confidi per iscritto una autodichiarazione nella quale l'ente dichiari sotto la propria responsabilità di avere tutte le carte in regola per rilasciare questo tipo di fideiussione.
Vedrete che (essendoci il penale di mezzo) se in realtà non possono operare in tal senso non rilasceranno alcuna scrittura.
Ciò detto. L'invalidità della fideiussione prestata dal confidi è un problema anche (se non soprattutto per il costruttore). Nulla infatti esclude che comunque il confidi in caso di crisi del costruttore non faccia fronte al proprio impegno mentre è certo che, essendo invalida la fideiussione, il consumatore/acquirente può invocare in qualsiasi momento (anche a ridosso del rogito e dopo aver personalizzato l'immobile) la nullità del contratto e la conseguente restituzione di tutte le somme versate.