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L'usucapione è una forma si acquisto di proprietà, complessa nella sua fattispecie, non di rado le persone scambiano l'uso o la detenzione di un bene come possesso dello stesso, mentre per la legge sono due cose ben distinte e separate. Con quelli che sono i tempi della giustizia Italiana difficile dare una data certa o approssimata inoltre sappi che l'usucapione potrebbe essere contestata e questo porterebbe una ulteriore dilatazione dei tempi. Tieni presente che l'usucapione può essere sospesa o interrotta per una serie di motivi quali una successione, l'invio di una comunicazione raccomandata, ecc.ecc.. Non conoscendo i termini della questione, bene faresti a sottoscrivere un accordo con i presunti e futuri proprietari nel quale ti rendi disponibile ad acquistare il bene nel momento in cui ne hanno possesso legittimo, questa è la condizione sospensiva o volendo anche risolutiva, che ti impegna ad onorare quanto sottoscritto solo se si avvera la condizione.
 

francesca63

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Tieni presente che l'usucapione può essere sospesa o interrotta per una serie di motivi quali una successione, l'invio di una comunicazione raccomandata,
L’invio di diffida o altra comunicazione tramite raccomandata non è ritenuto uno dei modi validi per l’interruzione dell’usucapione.

“Nonostante l’art. 2943 c.c. menzioni accanto alla domanda giudiziale, anche “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore” vi è da dire che la necessità di tener conto della specificità dell’usucapione e dunque del fatto che il diritto del proprietario, messo in pericolo per effetto del possesso altrui del bene non possa essere assimilato ad un credito, ha spinto la dottrina e la giurisprudenza dominante a ritenere che gli atti di diffida e di messa in mora non abbiano effetto interruttivo rispetto al maturarsi del tempo per l’usucapione, anche se effettuate per iscritto, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Tali atti, infatti, non impediscono l’esercizio del possesso da parte del terzo, che ben può esercitarlo anche in contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale (Cass. civ. Sez. II, 29 luglio 2016, n. 15927).”
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