Valeria Morselli

Membro Attivo
Privato Cittadino
Perché scusa Valeria, con la cedolare secca cosa cambierebbe a livello di sicurezza?
Non chiederlo a me, perché la stessa domanda me la sono posta anche io. Da quanto ho capito ci sarebbe una procedura diversa che comporta la comunicazione automatica alla Questura. Ma di più non so dire anche perché ancora non mi è capitato il caso in prima persona (l'ultima registrazione di un mio contratto risale ad ottobre 2011, senza cedolare, con comunicazione "tradizionale").
 

elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
lo so che c'è anche una circolare che dice il contrario, ma oltre ad aver sentito con le mie orecchie il funzionario dell'Ade, ho pure chiamato la Questura che mi ha ribadito lo stesso concetto. La registrazione del contratto assolve l'obbligo della comunicazione
 
S

SGTorino

Ospite
No Valeria. La confusione nasce solo dal fatto che questa norma è stata inserita la prima volta nel D. Lgs 23/2011 (art. 3) che trattava della cedolare secca. Ma già in quell'occasione si parlava chiaramente di tutti i contratti registrati. In ogni caso i dubbi sono stati fugati dall'art. 2 del D.L. 79/12 (poi convertito nella Legge n. 131/12).
Ecco il testo:
Comunicazione della cessione di fabbricati

1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonche' dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.
3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, puo' essere assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalita' di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico
approvato con il medesimo decreto.
5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Manola 62

Membro Attivo
Agente Immobiliare
secondo me si tende a generalizzare lo "straniero". A quanto ricordo, per esperienza di un anno fa, gli stranieri sono solo quelli extra CE e non a caso con una cinese il commercialista della proprietà, ha sbrigato la pratica solo dopo che lo avessimo accertato (su mia insistenza)
Si trattava di contratto commerciale con cittadino estra comunitario
 

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