Quindi: ospitalità x uso abitativo; cessione fabbr. tradizionale per uso non abitativo.
Mi spiace intervenire di nuovo, osammot, ma l’odierna disciplina della comunicazione di cessione di fabbricati non prevede, in caso di contratto di locazione a soggetto extra UE, la
Dichiarazione di ospitalità per l’uso abitativo e la
Comunicazione di cessione di fabbricato per l’uso diverso dall’abitativo.
Ci riprovo… A decorrere dal 21 giugno 2012, se i contratti di locazione in termine fisso (stipulati in forma scritta o verbale e di durata superiore a 30 giorni) o di comodato (stipulati in forma scritta) vengono registrati, indipendentemente dalla:
Categoria catastale: qualsiasi (A/3 – A/10 – C/1 – C/2 – C/6 ecc.)
Uso a cui risultano destinati: qualsiasi (appartamento, ufficio, negozio, magazzino ecc)
Cedente: chiunque (persona fisica o impresa)
Ora,
se il Cessionario è:
a) cittadino dell’unione europea:
- NO
Comunicazione di cessione di fabbricato (la comunicazione viene assorbita dalla registrazione del contratto)
b)
cittadino extracomunitario o apolide:
-
NO Comunicazione di cessione di fabbricato
- SI’ Dichiarazione di ospitalità (si tratta di un tipo diverso di comunicazione in cui va, comunque, indicato, nella sezione FABRICATO, l’uso dell’immobile concesso in locazione o comodato: appartamento, ufficio, negozio ecc.)
Posto quanto sopra (categoria catastale, uso, cedente), se il contratto di locazione o di comodato (stipulato verbalmente) ha una durata inferiore a 30 giorni e non viene registrato (ad es. locazione turistica):
a) se il cessionario è un cittadino dell’unione europea occorre presentare la
Comunicazione di cessione di fabbricato;
b) se il cessionario è un cittadino extracomunitario, secondo il parere di alcuni uffici della Polizia di Stato, occorre presentare la
Dichiarazione di ospitalità. Secondo il parere di altri uffici, se il cessionario è un soggetto extra UE e se il contratto non viene registrato, può essere presentata anche la
Comunicazione di cessione di fabbricato.