Si.e' vero che non serve piu' dare la comunicazione di cessione fabbricato se i contratti vengono registrati all'agenzia delle entrate? e solo se se sei cittadino straniero bisogna procedere con lo scarico all p.s.?
Riporto la nuova normativa.
DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012, n. 79
Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 131 (in G.U. 09/08/2012, n. 185).
Art. 2
Comunicazione della cessione di fabbricati
1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di
comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di
registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo
di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo
1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio
1978, n. 191.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il
Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni
acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti
di cui al comma 1, nonche' dei contratti di trasferimento aventi ad
oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo
5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n.
59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del
1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.
3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di
porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non
soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione
all'autorita' locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12
del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, puo' essere
assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico approvato
con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne
stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per
la comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, di cui
all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale
resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3
sono definite le modalita' di trasmissione della predetta
comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico
approvato con il medesimo decreto.
5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e' soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6,
primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.