- Art.12 del D.L. 21.3.1978 n.59 convertito in Legge 18.5.1978 n.191 -
- Artt. 344 e 345 della L. 30.12.2004. n. 311 - Art. 2 del D.L. n. 79 del 20/06/2012 (decreto sicurezza) pubblicato sulla G.U. n. 142
NUOVA NORMATIVA
ABOLIZIONE DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
L’art. 2 del D.L. n. 79 del 20/06/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 142 dello stesso medesimo giorno e entrato in vigore dal 21 giugno 2012) ha disposto che non è più dovuta la comunicazione “cessione di fabbricato” relativamente ai contratti di locazione e di comodato soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso.
Per tutti i contratti di locazione e di comodato di fabbricati o porzioni di esso (sia ad uso abitativo sia ad uso diverso) per i quali è obbligatoria la registrazione, non è più dovuta la comunicazione di cessione di fabbricato, conosciuta anche come “denuncia antiterrorismo”, prevista dall’art. 12 del D.L. n. 59/78 (decreto antiterrorismo), in caso di permanenza nell’immobile superiore a trenta giorni.
La registrazione del contratto, infatti vale anche come tale obbligo.
Il D.L. 79/2012 dispone inoltre che resti in vigore, anche per i contratti per i quali è dovuta la registrazione, un analogo obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 286/1998 (T.U. sull’immigrazione), quando ad occupare l’immobile sia un cittadino di stati non appartenenti all’Unione europea.
Nel caso di concessione in godimento di fabbricati o porzioni di essi sulla base di contratti verbali, permane l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al sindaco.
Nei casi in cui rimane obbligatoria, la comunicazione potrà avvenire anche in via telematica non appena sarà stato varato l’apposito decreto del ministro dell’interno, previsto dalla nuova normativa.
Fonte: Carabinieri.it