Eemanuele

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Buonasera,
Vorrei sottoporre alla vostra attenzione il seguente quesito:
Possiedo un immobile in comunione con mia sorella.
Io possiedo 2/3, mia sorella 1/3.
In accordo con mia sorella, abbiamo deciso che questa suddivisione sia valida solo nel momento dell'eventuale vendita dell'immobile.
Prima di questa ipotetica vendita, l'immobile è di proprietá esclusiva mia. Ovvero mi occuperei delle spese di manutenzione. Lo sfruttamento dell'immobile sarebbe però a mio esclusivo beneficio (e cosí gli introiti di un eventuale affitto).
Questa situazione è stata concordata verbalmente.
È possibile trasferirla in un atto legalmente valido? Se sí, come?
Grazie.
Cordiali saluti.
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Buonasera,
Vorrei sottoporre alla vostra attenzione il seguente quesito:
Possiedo un immobile in comunione con mia sorella.
Io possiedo 2/3, mia sorella 1/3.
In accordo con mia sorella, abbiamo deciso che questa suddivisione sia valida solo nel momento dell'eventuale vendita dell'immobile.
Prima di questa ipotetica vendita, l'immobile è di proprietá esclusiva mia. Ovvero mi occuperei delle spese di manutenzione. Lo sfruttamento dell'immobile sarebbe però a mio esclusivo beneficio (e cosí gli introiti di un eventuale affitto).
Questa situazione è stata concordata verbalmente.
È possibile trasferirla in un atto legalmente valido? Se sí, come?
Grazie.
Cordiali saluti.
Un contratto di usufrutto.
 

mwmb2

Membro Junior
Professionista
Un contratto di usufrutto
Buona soluzione.
Non conosco la vostra situazione quindi per completezza tieni solo conto che alla morte dell'usufruttuario l'usufrutto si consolida con la nuda proprietà che è di tua sorella, quindi per capirci l'immobile alla tua morte sarà di tua sorella al 100% in piena proprietà. Non cadrà nella tua successione e se hai o dovessi avere figli non andrà a loro.
Per contro la nuda proprietà di tua sorella cade in successione quindi se tua sorella dovesse avere figli o altri eredi oltre a te va ai suoi eredi, e a te rimarrebbe l'usufrutto fino alla tua morte e in quel momento accade sempre quello scritto sopra: si consolida con la nuda e non va ai tuoi eredi.
 
M

marcellogall

Ospite
Buonasera,
Vorrei sottoporre alla vostra attenzione il seguente quesito:
Possiedo un immobile in comunione con mia sorella.
Io possiedo 2/3, mia sorella 1/3.
In accordo con mia sorella, abbiamo deciso che questa suddivisione sia valida solo nel momento dell'eventuale vendita dell'immobile.
Prima di questa ipotetica vendita, l'immobile è di proprietá esclusiva mia. Ovvero mi occuperei delle spese di manutenzione. Lo sfruttamento dell'immobile sarebbe però a mio esclusivo beneficio (e cosí gli introiti di un eventuale affitto).
Questa situazione è stata concordata verbalmente.
È possibile trasferirla in un atto legalmente valido? Se sí, come?
Grazie.
Cordiali saluti.

Usufrutto certamente ma attenzione.
Tu sei già pieno proprietario di due terzi.
Quindi per avere l'usufrutto completo tua sorella ti deve vendere o donare
l'usufrutto del suo terzo.
In questo caso avresti la piena disponibilità dell'immobile mentre tua sorella avrebbe la nuda proprietà di un terzo.
In caso successivamente decideste di vendere regolerete la questione finanziaria
secondo il patto verbale già concordato.
In caso di tuo decesso (facciamo i dovuti scongiuri) tua sorella rimarrebbe sempre piena proprietaria di un terzo e non del 100% dell'immobile, come ti è stato erroneamente detto.
I tuoi eventuali eredi sarebbero sempre proprietari di 2 terzi dato che l'usufrutto ceduto da tua sorella si consoliderebbe con la sua nuda proprietà
 

mwmb2

Membro Junior
Professionista
In caso di tuo decesso (facciamo i dovuti scongiuri) tua sorella rimarrebbe sempre piena proprietaria di un terzo e non del 100% dell'immobile, come ti è stato erroneamente detto.
Hai ragione! Scusami...mi sono persa ho risposto dimenticandomi il quesito iniziale e ho valutato 100% usufrutto da una parte e 100% di nuda dall'altra, erroneamente. Grazie per la precisazione.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Possiedo un immobile in comunione con mia sorella.
Io possiedo 2/3, mia sorella 1/3.
In accordo con mia sorella, abbiamo deciso che questa suddivisione sia valida solo nel momento dell'eventuale vendita dell'immobile.
Prima di questa ipotetica vendita, l'immobile è di proprietá esclusiva mia. Ovvero mi occuperei delle spese di manutenzione. Lo sfruttamento dell'immobile sarebbe però a mio esclusivo beneficio (e cosí gli introiti di un eventuale affitto).
Questa situazione è stata concordata verbalmente.

Nulla da eccepire sulla liceità di tale patto. Ricordo, però, che i canoni di locazione dovranno, comunque, essere dichiarati (nel quadro RB del modello UNICO PF) da entrambi i titolari del diritto di proprietà sull’immobile, vale a dire da te e da tua sorella. Infatti, il co. 1 dell’art. 26 del DPR 917/1986 è chiaro nel sancire che i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento. Secondo il successivo co. 2, poi, in caso di contitolarità della proprietà, come nel caso di specie, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto. Tu, insieme con tua sorella, dovrete provvedere autonomamente, in relazione e in proporzione alle proprie quote di diritto sull’immobile posseduto (rispettivamente 66% e 33%), agli ordinari adempimenti dichiarativi e impositivi (imposte dirette e indirette): a nulla, rileva, in proposito che solo tu eventualmente sottoscriva il contratto di locazione dell’immobile posseduto in comproprietà e che riscuota o trattenga interamente il relativo canone (come da accordi verbali).
 

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