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A dire il vero in sede di conversione in legge del decreto (in discussione al Senato, ma già approvato alla Camera) la frase "la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza" è stata sostituita con "la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza".
Chiariamoci, mi sembra di capire che per i contratti di locazione residenziale senza opzione per cedolare bisogna comunque fare la denuncia di cessione? Non l'avevo capita così.
solo per i contratti rientranti nella c.s. per altri contratti ad uso diverso ADE oltre al mod. 69, bisogna presentare anche il modello alla p.s.
non ne sono sicuro.
Decreto Legge 14 Marzo 2011 n. 23 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23/03/2011 in vigore dal 07/04/2011.
Art. 3
1. omissis
2. omissis
3. Fermi restando gli obblighi della dichiaraione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'art. 12 del decreto legge 21/03/1978 n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 18/05/1978, n. 191.
letto così parrebbe che valga per tutti i contratti di locazione registrati.
Art. 3
Cedolare secca sugli affitti
1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente
per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di
diritto reale di godimento di unita' immobiliari abitative locate ad
uso abitativo puo' optare per il seguente regime.
2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai
contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative
pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, puo' essere
assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta,
operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta
5
sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali,
nonche' delle imposte di registro e di bollo sul contratto di
locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro
e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di
locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la
cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento.
La cedolare secca puo' essere applicata anche ai contratti di
locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i
contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2,
comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad
abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri
comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della
cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti e' ridotta
al 19 per cento.
3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei
redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli
ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto
dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
Se leggi a partire dell'art.3 capisci che l'esenzione dall'obbligo di comunicazione é riferito a tutti i contratti di locazione ad uso abitativo.
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