Il contratto è perfezionato con la firma e la comunicazione dall’avvenuta accettazione, anche se è condizionato.Sempre per filosofeggiare però la clausola degli accenni da risolutoria li ha, ad esempio dice espressamente all'inizio che il contrato si perfeziona con l'accettazione e successivamente si dice che si dovrà comunicare l'intenzione di rinunciare all'acquisto, sono due cose che di solito presumono che il contratto sia concluso ma uno dei due possa rescindere.
La differenza è che con sospensiva , non è ancora efficace.
Con risolutiva è efficace, ma può perdere efficacia.
In ogni caso non si tratta di “recesso”, ma di rispetto dei termini contrattuali.
Se la condizione non si avvera in tempo, (o si avvera, come in questo caso, in cui la condizione è la comunicazione della decisione di non voler procedere), non “si recede”, semplicemente non si procede perché il contratto è inefficace (quindi inidoneo a produrre impegni).
Comunque è scritta male, poiché potrebbe essere interpretata come condizione potestativa (cioè dipendente solo dalla volontà del proponente), e quindi come non apposta.
Dovrebbero fare corsi intensivi su come formulare condizioni sospensive ben fatte ! 😉
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