Dunque vediamo di venire a capo della tua domanda ...
Per svolgere la mansione di amministratore di condominio necessita avere alcuni requisiti, come quelli indicati dall'art. 25 della legge 11.12.2012 n. 220, che recita:
"1. Dopo l'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:
«Art. 71-bis. - Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica".
Il fatto che non abbiate l'amministratore e che rispondiate in solido su tutte le conseguenze, allora dovete rispondere anche per la mancata descrizione del quadro AC per le spese varie sostenute; perchè in mancanza di un tecnico abilitato (amministratore) il riquadro deve essere compilato da un singolo condomino che si impegna al mantenimento della parte contabile ed in questo caso da quanto emerge non è stato mai fatto da alcuno ... in questo caso penso sia opportuno rivolgersi all'AdE per chiarire la vostra posizione e sistemare eventuali arretrati che possono aggravarsi col passare del tempo.
Infine, permettimi di suggerirti, come da tempo ripeto e non per polemica, che un amministratore così come un tecnico abilitato, sia necessario per infiniti problemi che possono sorgere, difatti sono persone che hanno fatto studi e corsi di perfezionamento che gli permettono di rispondere alle diverse difficoltà che le continue variazioni delle norme continuano a mettere a dura prova. Difatti molte problematiche nascono dal continuare a pensare che il fai da te sia una comune corretta e condivisibile, soltanto per risparmiare qualche euro l'anno... ti assicuro che non è così e che non conviene ... perchè potrei farti tanti di quei riferimenti normativi che sicuramente ti perderesti se non sei preparato in questo settore ...