andreafa

Membro Attivo
Privato Cittadino
Un unico condominio formato da due edifici separati con a comune il vialetto, il giardino e l'autoclave deve effettuare una riparazione alla facciata lesionata del palazzo A.

Alcuni dicono che secondo il 1123 c.c., terzo comma, le spese spettino a chi gode del bene e quindi i proprietari dell'edificio A.

Altri affermano che i muri perimetrali ed il tetto dell'edificio A, pur essendo distante 30 metri dall'edificio B, siano parte integrante del condominio e che in deroga al suddetto articolo siano a carico di tutti i condomini proporzionalmente ai millesimi.

Chi ha ragione?

Grazie,
Andrea
 

andreafa

Membro Attivo
Privato Cittadino
Un inquilino dice che se non si fa menzione specifica sul regolamento condominiale oppure se non si sia deliberato specificatamente in passato si deve prendere a riferimento l'art. 1123 al 3° comma.
Ora è uscito fuori un condominio che contesta lapplicazione dell'art. 1123 al 3° comma con riferimento ad una sentenza della Cassazione ma quale non è in grado di dircelo al momento...
Attendo i contributi dei più esperti ;)
 

cafelab

Moderatore
Membro dello Staff
Professionista
Nel mio complesso di 5 palazzine si è sempre adottata una politica di dividere a millesimi le spese comuni come pulizia, manutenzione ascensori, cancelli, giardinaggio ecc ma per le spese straordinarie ciascuna palazzina pagava per sè.
Certe obiezioni di solito sono strumentali a rimandare la spesa quanto più a lungo possibile
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Amm.re Condominio
La Suprema Corte individua l'istituto del condominio parziale e specifica che: «I presupposti per l’attribuzione della proprietà comune a vantaggio di tutti i partecipanti vengono meno se le cose, i servizi e gli impianti di uso comune, per oggettivi caratteri materiali e funzionali, sono necessari per l’esistenza o per l’uso, ovvero sono destinati all’uso o al servizio, non di tutto l’edificio, ma di una sola parte (o di alcune parti) di esso". Nel caso quindi di andreafa si può concludere che le spese per il rifacimento della facciata palazzina A saranno sostenute solamente dai proprietari delle u.i. in essa contenute.
 

andreafa

Membro Attivo
Privato Cittadino
Nel mio complesso di 5 palazzine si è sempre adottata una politica di dividere a millesimi le spese comuni come pulizia, manutenzione ascensori, cancelli, giardinaggio ecc ma per le spese straordinarie ciascuna palazzina pagava per sè.
Ma anche la manutenzione ordinaria degli ascensori, nel tuo caso, in quanto servono scale diverse dovrebbero essere non a comune ma ripartiti; se si rompe l'ascensore nella numero 2 i proprietari della 1, 3, 4 e 5 non essendo di loro godimento non dovrebbero pagare.
Salvo, appunto, gli accordi contenuto nel regolamento o in qualche delibera...
 

andrea b

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Ma anche la manutenzione ordinaria degli ascensori, nel tuo caso, in quanto servono scale diverse dovrebbero essere non a comune ma ripartiti; se si rompe l'ascensore nella numero 2 i proprietari della 1, 3, 4 e 5 non essendo di loro godimento non dovrebbero pagare.
Salvo, appunto, gli accordi contenuto nel regolamento o in qualche delibera...
Nel mio vecchio condominio era così. Anche pulizie e manutenzioni divise per singola scala. E mi pare sensato. Pur essendo un unico edificio con 6 scale.
 

sgaravagli

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
ti parlo di casa mia 3 palazzine nello stesso complesso

facciate rifatte in modo indipendente ognuno si è pagata la sua

addirittura nel tuo caso potrebbero esserci anche 3 amministratori diversi 2 per le due palazzine e 1 per il super condominio (spazi comuni)
 

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