L'art. 1126 cc prevede che le spese di rifacimento di terrazzi e lastrici ad uso esclusivo debbano gravare per 2/3 su tutti i condomini le cui proprietà sono comprese nella cosiddetta "colonna d'aria" sottostante.
Il Tribunale di Roma, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, ha chiarito:
1) che devono partecipare tutti i condomini sottostanti, seppure l'appartamento sia coperto solo in parte dal terrazzo / lastrico sovrastante;
2) che la misura della contribuzione alle spese non potrà tener conto dell'ammontare della superficie che beneficia della copertura;
3) che le spese dovranno essere ripartite (salvo diversa decisione unanime di tutti gli interessati) soltanto in virtù delle tabelle millesimali.
Che nella colonna d'aria sottostante sia ricompreso l'intero appartamento oppure solo una parte di esso, quindi, non inciderà sulla ripartizione delle spese. Ogni condomino interessato dovrà partecipare alle spese in considerazione della interezza dei propri millesimi di proprietà.
Il Tribunale di Roma, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, ha chiarito:
1) che devono partecipare tutti i condomini sottostanti, seppure l'appartamento sia coperto solo in parte dal terrazzo / lastrico sovrastante;
2) che la misura della contribuzione alle spese non potrà tener conto dell'ammontare della superficie che beneficia della copertura;
3) che le spese dovranno essere ripartite (salvo diversa decisione unanime di tutti gli interessati) soltanto in virtù delle tabelle millesimali.
Che nella colonna d'aria sottostante sia ricompreso l'intero appartamento oppure solo una parte di esso, quindi, non inciderà sulla ripartizione delle spese. Ogni condomino interessato dovrà partecipare alle spese in considerazione della interezza dei propri millesimi di proprietà.