su un forum dove si parlava di questo problema.
in estrema sintesi.......il 1 settembre 1967 è una data fissata in relazione all'obbligo di verifica del certificato di abitabilità e licenze, richiamata in particolare dalla l.47/85, che imponeva l'obbligo di verifica delle licenze edilizie e certificati di abitabilità per gli immobili post 01.09.1967, mentre per gli immobili costruiti precedentemente era sufficiente la dichiarazione sostitutiva, che quotidianamente viene riportata negl'atti notarili...; questa data è stata scelta per convenzione, non potendo effettuare ricerche a ritroso "fino alla notte dei tempi"..
il certificato di abitabilità/agibilità è stato introdotto col r.d.1265 del 1934, sebbene alcuni comuni avessero già in precedenza qualcosa di simile, mentre la licenza edilizia è obbligatoria dal '42.
nel periodo 34-67, quindi, non è che "tutto è a norma", ma semplicemente, non è necessaria la verifica a pena di nullità degli atti...
E' sbagliato il riferimento.
La legge 47/85 articolo 40 non si riferisce al certificato di agibilità ma ai titoli edilizi.
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ART. 40.
(Mancata presentazione dell'istanza)
Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui
all'articolo 31 per opere abusive realizzate in totale difformita' o
in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda
presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze
riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, gli autori di dette
opere abusive non sanate sono soggetti alle sanzioni di cui al capo
I. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non
viene effettuata l'oblazione dovuta. In ogni altra diversa ipotesi di
abusivismo, la tardiva presentazione della domanda di sanatoria,
comunque nel termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, comporta il pagamento di una somma pari al doppio
della oblazione.
Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli
di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o
di servitu', relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non
possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione
dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della
licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi
dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata copia
conforme della relativa domanda, corredata della prova dell'avvenuto
versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma
dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 2 settembre
1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia puo' essere
prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata
dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che
l'opera risulti iniziata in data anteriore al 2 settembre 1967. Tale
dichiarazione puo' essere ricevuta e inserita nello stesso atto,
ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo.
Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente
da indicarsi o da allegarsi non sia dipesa dalla insussistenza della
concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in
sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati,
essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante
atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che
contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda
indicate nel comma precedente.
Si applica in ogni caso il disposto del terzo comma dell'articolo
17.
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