innanzitutto grazie per aver risposto (scrivero' minuscolo sempre ora in avanti)
effettivamente come speso accade in italia l'interpetrazione delle leggi e soggettiva.
forse qualche caso simile riscontrato in passato oppure nozioni che possono
aiutare a capire in che modo approcciare . ho l'alternativa del ricorso al tar, ma credo che costi tanto oltretuttoe nn so se conviene.
invito chiunque possa aiutarmi a risolvere questo problema ( mi sento incastrato
e non tutelato dai cosidetti "uomini di legge"
cmq si sta occupando un geometra della richiesta di condono , dice di essere nuovo a questo fatto (ma lui e giovane forse uno piu esperto)
grazie ancora per il supporto
Ripeto occorre un tecnico e poi un avvocato entrambi esperti in tema urbanistico e amministrativo. Qui a Torino ce ne sono pochi (tre o quattro) a Roma sicuramente di più.
La cosa sta più o meno così. Il Comune di Roma ha probabilmente dato un'interpretazione restrittiva negando l'applicabilità dell'art. 40 della L.47/85 e del 46 della L. 380/01 che stbiliscono fra le altre cose che determinate tipologie di abuso (i cd abusi maggiori) sono insanabili ad eccezione degli immobili rinvenienti da esecuzioni o fallimenti ecc.
Qusto per un principio di tutela dei creditori cui veniva messo un limite che era quello dell'entrata in vigore delle citate leggi, limite poi spostato al 2003 per via dell'entrata in vigore della 326 (il Condono sul cambio di destinazione)
Però a mio avviso ciò è valido per i casi di abuso citati nelle predette norme. Non mi pare che un cambio di destinazione sia insanabile. Per rispondere meglio dovrei vedere il PRGC di Roma (è senz'altro on-line e domani se poosso ci do un'occhiata)
Ti allego anche un altro studio del consiglio del notariato che ha alcume evidenziazioni e miei commenti proprio sulla definizione di abuso minore e maggiore e di sanabilità
Mentre cerchi il tecnico giusto (attento verifica che sia combattivo e preparato, deve sapere qualcosa in più dei Tecnici Comunali) dai una lettura
Infine per la questione tribunale: se non è applicabile l'art 40 della L.47/85 e del 46 della L. 380/01 laddove consente la sanabilità per gli immobili provenienti da esecuzione in quanto le ragioni di credito sono successive al marzo 2003 allora significa he l'abuso è un abuso maggiore e che il bene non era commerciabile.
E si può aprire il fronte con il tribunale ed il Perito