guardate che negli avvisi d asta o in perizia è scritto se sanabile o meno ad ogni modo è scontata la conoscenza della legge , per cui avventurarsi in asta senza un minimo di supporto è sconsigliabile e qui parliamo di valutare su carta l asta mica altro , poi per chi ha aperto la discussione essendo gli esecutati con tanto di avvocato che acquistano per interposta persona ( non legale in termini di legge cosi evitiamo di indurre eventuali esecutati in errore che sia lecito) trovo sttrano che non siano stati resi edotti ....ed abbiano la necessita di chiedere ...
Ad ogni modo non è legge regionale comunale o quant altro è legge nazionale se il titolo ," le ragioni del credito "è antecedente alla data del ultimo condono è sanabile , ma anche qui occorre fare attenzione poiche le regole sono quelle del condono e se vi e per esempio un vincolo archeologico la domanda di condono viene respinta, .Se il titolo è successivo alla data di chiusura dei termini di condono l asta non rileva e valgono i criteri di abusivismo e sanabilita ordinari previsti a livello locale .
L aggiudicatario in cas di difformita sanabili in sanatoria ( quindi non parliamo di ripertura dei termini del cndono) è esonerato dalle sanzioni penali , mentre rimane soggetto a quelle amministrative con tutti gli oneri del caso.
Ad ogni modo non è legge regionale comunale o quant altro è legge nazionale se il titolo ," le ragioni del credito "è antecedente alla data del ultimo condono è sanabile , ma anche qui occorre fare attenzione poiche le regole sono quelle del condono e se vi e per esempio un vincolo archeologico la domanda di condono viene respinta, .Se il titolo è successivo alla data di chiusura dei termini di condono l asta non rileva e valgono i criteri di abusivismo e sanabilita ordinari previsti a livello locale .
L aggiudicatario in cas di difformita sanabili in sanatoria ( quindi non parliamo di ripertura dei termini del cndono) è esonerato dalle sanzioni penali , mentre rimane soggetto a quelle amministrative con tutti gli oneri del caso.
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