Nel caso analizzato da Tribunale di Vicenza 27 maggio 2023, in sede penale, si dà conto di una persona che faceva contemporaneamente il geometra e l'agente immobiliare.
Un tempo l'agente immobiliare, anzi il mediatore, era una funzione svolta dal sensale, che alla fine poteva essere l'espertone del posto: avvocato, geometra, architetto. Nelle aree agricole, infatti, il mediatore era svolto dal geometra, di solito. Gli affari si concludevano con una stretta di mano e la vita andava avanti.
Le incompatibilità di cui al nuovo art. 5, comma 3, L. n. 39/1989 sono ora limitate alle seguenti ipotesi:
a) attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione;
b) attività svolta in qualità di dipendente (ad esclusione delle imprese di mediazione) di ente pubblico o privato, o di istituto bancario, finanziario o assicurativo;
c) esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione;
d) situazioni di conflitto di interessi.
Di recente abbiamo:
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 30/10/2023, n. 30044 (rv. 669220-01)
ll diritto del mediatore iscritto nel relativo ruolo professionale alla provvigione non viene meno per il fatto che egli si sia successivamente iscritto anche ad un altro albo professionale, in quanto, sebbene l'art. 5, comma primo, lett. e) della l. n. 39 del 1989 (applicabile alla fattispecie ratione temporis) abbia dichiarato incompatibile l'iscrizione in altri albi con l'attività di mediatore, tale incompatibilità rileva solo come causa di cancellazione dal ruolo dei mediatori e non come causa di nullità del contratto di mediazione concluso.
Nel complesso, possiamo dire che lo scopo della norma è quello di evitare che un agente mediatore possa avere l'opportunità di mettere il cliente in contatto con un soggetto esercente, con il quale esso agente intrattenga un rapporto dal quale tragga utilità, con distorsioni evidenti sulla concorrenza. E questo spiega anche che c'è sempre incompatibilità nei casi di conflitto di interessi.
Il Consiglio di Stato, poi, ha ribadito:
Cons. Stato, Sez. VI, 15/04/1999, n. 471
La previsione di incompatibilità tra l'esercizio della professione di mediatore e l'iscrizione in altri albi, registri e simili, sancita dall'art. 5 comma 3 lett. b) l. n. 39 del 1989, non appare irragionevole, nè in contrasto con il principio di tutela del lavoro e dell'autonomia negoziale, stante la particolare delicatezza e la specifica professionalità e serietà richieste dall'attività di mediazione.
E' un dato di fatto che i geometri spesso fanno gli agenti.
Ovviamente c'è anche la contesa per quanto riguarda la mediazione occasionale, so per certo che questa sentenza del Consiglio di Stato è il risultato di una impugnativa fatta direttamente dal Collegio dei Geometri, quello Nazionale, che credo volesse sostenere che fosse illegittima la normativa che impedisce ai geometri di fare gli agenti immobiliari.
Detto questo, io eviterei, sinceramente, di sommare le due funzioni, specialmente se l'impresa per cui lavori riguarda il settore immobili.