Poiché avevo alcune perplessità in merito ai contratti di locazione a canone concordato ho rivolto alcuni quesiti all'Agenzia delle entrate. Ritenendo che l'argomento possa interessare, di seguito trascrivo il mio quesito e la risposta dell'Agenzia delle Entrate:
Testo richiesta informazioni:
buongiorno, chiedo cortesemente di sapere se, per godere delle agevolazioni fiscali previste col regime della cedolare secca e canone concordato, sia necessario:
a) redigere il contratto di locazione utilizzando obbligatoriamente l'allegato al decreto interministeriale del 16/01/2017 del min. infrastrutture;
b) ottenere sul calcolo dell'affitto la vidimazione da parte di una associazione che abbia sottoscritto i patti territoriali;
c) se tale vidimazione debba essere apportata, oltre che sul prospetto di calcolo, anche sul contratto firmato dalle parti.
ringrazio e porgo distinti saluti.
salvatore mileto
Testo risposta:
Gentile signor Mileto.
In merito alla stipula dei contratti a canone concordato, pur non essendo la questione di natura fiscale, la informiamo che gli stessi vanno stipulati utilizzando lo schema contrattuale di cui all’allegato A del DM 16/01/2017.
Riguardo, invece, agli aspetti prettamente fiscali la informiamo che per i contratti a canone concordato ‘non assistiti’ nella stipula dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, l’acquisizione dell’attestazione da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo territoriale, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni.
L’attestazione può anche non essere apportata direttamente sul contratto ma va conservata in allegato allo stesso, e può essere allegata in sede di registrazione al fine di documentare la sussistenza dei requisiti, laddove il contribuente chieda di fruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai fini dell’imposta di registro.
Per maggiori informazioni le consigliamo la consultazione della Risoluzione n. 31/E/2018 disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione “Normativa e prassi”.
Cordiali saluti.
Questa risposta è resa a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare n.42/E del 5 agosto 2011 e non a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000.
Testo richiesta informazioni:
buongiorno, chiedo cortesemente di sapere se, per godere delle agevolazioni fiscali previste col regime della cedolare secca e canone concordato, sia necessario:
a) redigere il contratto di locazione utilizzando obbligatoriamente l'allegato al decreto interministeriale del 16/01/2017 del min. infrastrutture;
b) ottenere sul calcolo dell'affitto la vidimazione da parte di una associazione che abbia sottoscritto i patti territoriali;
c) se tale vidimazione debba essere apportata, oltre che sul prospetto di calcolo, anche sul contratto firmato dalle parti.
ringrazio e porgo distinti saluti.
salvatore mileto
Testo risposta:
Gentile signor Mileto.
In merito alla stipula dei contratti a canone concordato, pur non essendo la questione di natura fiscale, la informiamo che gli stessi vanno stipulati utilizzando lo schema contrattuale di cui all’allegato A del DM 16/01/2017.
Riguardo, invece, agli aspetti prettamente fiscali la informiamo che per i contratti a canone concordato ‘non assistiti’ nella stipula dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, l’acquisizione dell’attestazione da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo territoriale, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni.
L’attestazione può anche non essere apportata direttamente sul contratto ma va conservata in allegato allo stesso, e può essere allegata in sede di registrazione al fine di documentare la sussistenza dei requisiti, laddove il contribuente chieda di fruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai fini dell’imposta di registro.
Per maggiori informazioni le consigliamo la consultazione della Risoluzione n. 31/E/2018 disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione “Normativa e prassi”.
Cordiali saluti.
Questa risposta è resa a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare n.42/E del 5 agosto 2011 e non a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000.
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