Naoto

Membro Ordinario
puo' essere invalidato il contratto se non viene recata questa clausola? io non credo che possa essere reso nullo un contratto che non rechi la clausola relativa alla risoluzione anticicipata. So che per legge e' di 6 mesi ; se non viene specificata nel contratto secondo me vine sostituita dalla prassi comune , ma trattandosi di un canone concordato la cosa potrebbe cambiare........
 

Taraka

Membro Attivo
Agente Immobiliare
anche i contratti di natura transitoria sono regolati dalla legge 431/98.

Il contratto non è nullo nè tantomeno annullabile nel caso da te specificato ma la stessa legge prevede solo la fattispecie di risoluzione alla prima scadenza contrattuale.

Si legge infatti al punto 5 della suddetta: "I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni."
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
puo' essere invalidato il contratto se non viene recata questa clausola? io non credo che possa essere reso nullo un contratto che non rechi la clausola relativa alla risoluzione anticicipata. So che per legge e' di 6 mesi ; se non viene specificata nel contratto secondo me vine sostituita dalla prassi comune , ma trattandosi di un canone concordato la cosa potrebbe cambiare........


Se ti riferisci, come probabile, non alla disdetta alla scadenza legale, ma al recesso, attribuito dagli statuti locativi alla volontà del conduttore, il recesso c.d. legale è previsto dall’ultimo comma dell’art. 3 della legge n°431/1998 (riportato nell’allegato A del DM 30 dicembre 2002 all’art. 8) che consente al conduttore di sciogliere anticipatamente il contratto - anche in assenza di una espressa previsione contrattuale - in qualsiasi momento, qualora ricorrano gravi motivi che non gli consentono l’ulteriore prosecuzione della locazione, dandone comunicazione al locatore con preavviso – fissato dalla legge - di almeno sei mesi (identica formulazione normativa del recesso rinvenibile all’art. 27, ultimo comma della legge n°392/1978 in relazione alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione). Nel caso di specie, quindi, opererà solo ed unicamente il recesso legale per gravi motivi, e non quello “libero”, vale a dire il recesso c.d. convenzionale, indipendentemente dalla sussistenza dei gravi motivi e con un termine di preavviso che può essere anche minore (deroga perfettamente valida, in quanto clausola di tutela più favorevole al conduttore).
 
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