Pennylove

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[...] quanto alla ipotesi di sanzione per ritardata presentazione del mod 69, credo sia pertinente la circ. 47/E del 20/12/12 paragrafo 3 (remissione in bonis).
Il contenuto richiederebbe una spiegazione/semplificazione della nostra Penny, per tradurre il burocratese ecc: se ho inteso bene, questo approccio è ammesso purchè il contribuente abbia assolto tutti i restanti obblighi e comportamenti , omettendo solo la presentazione nei termini del mod. 69.
Cosa mi piace meno è che qualche capoverso prima viene evidenziato che ai fini del perfezionamento della remissione in bonis occorre versare una sanzione pari a 258 € (alla faccia del bicarbonato...!)

In un caso del genere ben venga se gli sportellisti assolvano motu-proprio i malcapitati ritardatari che comunque con la CS nulla dovevano versare.


L’istituto della cosiddetta remissione in bonis consente di sanare alcuni errori di natura formale in riferimento alla mancata presentazione del mod. 69 all’Agenzia delle Entrate (tale istituto è applicabile alle sole comunicazioni da effettuarsi all’Amministrazione finanziaria, di conseguenza non può mai sanare il mancato o ritardato invio della raccomandata all’inquilino). I contribuenti ritardatari che, in corso di rapporto, non sono riusciti ad optare per il regime della cedolare secca nei termini consentiti (si vedano gli esempi illustrati alle pagine 7 e 8 della circolare in commento), possono rimettersi in regola con il Fisco, attraverso la remissione in bonis. In questi casi, costoro possono sanare l’eventuale “dimenticanza” entro il termine della prima dichiarazione dei redditi utile, pagando la sanzione di € 258,00 (cod. trib. 8114). Regolarizzando l’omissione, potranno applicare la cedolare secca già dall’annualità corrente.

Tale istituto non può, però, costituire un espediente per entrare in cedolare, vale a dire che non può rappresentare un mero ripensamento: ad esempio un contribuente non può prima pagare l’imposta di registro per il contratto di locazione e successivamente, per la medesima annualità contrattuale, ripensarci e presentare in ritardo il mod. 69 e optare per la cedolare secca ricorrendo alla remissione in bonis. Ciò significa che in prima registrazione ovvero in sede di pagamento annuale dell’imposta di registro, il contribuente:

a) non deve aver versato l’imposta;

b) deve aver già inviato la comunicazione all’inquilino dichiarando di volersi avvalere dell’imposta sostitutiva e di rinunciare ad ogni tipo di aggiornamento contrattuale.


La fattispecie in discorso (vecchio contratto di locazione già registrato il 7 aprile 2011, cedolarizzato nel 2011 con invio della comunicazione al conduttore) non rientra nel campo di applicazione della remissione in bonis, ma nel campo della tardiva presentazione del mod. 69, in decorrenza di proroga, sanabile con il semplice ravvedimento operoso. Per inciso, il mod. 69 deve essere sempre utilizzato dal contribuente per comunicare all’Agenzia delle Entrate la proroga del contratto (barrando la casella “Pro” nella sezione ADEMPIMENTO) o un adempimento successivo la registrazione dello stesso (cessione e risoluzione).

Non esiste un comportamento univoco riguardo la sanzione da applicare in tale fattispecie: è a discrezione dell’ufficio applicarla o meno, come del resto continuano a sussistere comportamenti difformi da parte dei funzionari pubblici circa l’utilizzo delle aliquote da applicare al riguardo: dal 31° al 365° giorno, alcuni uffici applicano il 3,75% (1/8 del 30%); entro 90 giorni, altri il 12% (1/10 del 120%).

La sanzione deve essere calcolata prendendo a riferimento l’imposta di registro che si sarebbe dovuta pagare se il contratto fosse stato in regime ordinario, applicando la relativa aliquota.

Es. Ipotizzando l’aliquota del 3,75% su un corrispettivo pattuito per l'annualità di € 7.200,00:

Imposta di registro (da non versare in sede di proroga cedolarizzata) = € 7.200,00 x 2% = € 144,00

La sanzione (cod. trib. 671T, se si utilizza il modello di pagamento F23) è pari a € 43,20 (144 x 30%).

Considerato che la registrazione della proroga è avvenuta entro un anno (ravvedimento operoso), la sanzione da versare è ridotta ad 1/8, vale a dire che il locatore (o il conduttore) dovrebbero versare la somma di € 5,40.

In caso di tardiva presentazione (entro l’anno) del mod. 69 relativo ad una risoluzione anticipata di un contratto in cedolare, la sanzione sarebbe stata pari € 2,51 (67 x 3,75%).
 

foglia

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Professionista
Vi informo che ho presentato il mod 69 all'ade di napoli2 ed ho dovuto pagare € 9 di sanzione per ritardato presentazione della proroga con calcoli complessi che spero di riassumervi brevemente 2% del canone annuo moltiplicato x 4 anni= 2% di 3000 canone annuo = 60 x 4 anni = 240 su tale importo conteggiato il 3.75% = 9€.
Comunque grazie di tutto a buon rendere
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Vi informo che ho presentato il mod 69 all'ade di napoli2 ed ho dovuto pagare € 9 di sanzione per ritardato presentazione della proroga con calcoli complessi che spero di riassumervi brevemente 2% del canone annuo moltiplicato x 4 anni= 2% di 3000 canone annuo = 60 x 4 anni = 240 su tale importo conteggiato il 3.75% = 9€


L’Agenzia delle Entrate Napoli2 esprime l’avviso che, in sede di tardiva presentazione (dal 31° al 365° giorno di ritardo) del mod. 69 in sede di proroga di un contratto di locazione già registrato e assoggettato, in corso di rapporto, a cedolare, la sanzione (3,75%), debba essere calcolata prendendo a riferimento l’imposta di registro che si sarebbe dovuta pagare sul corrispettivo pattuito per l’intera durata contrattuale (nel caso di specie l’importo non è rilevante).

Si tratta di una interpretazione che lascia qualche dubbio, posto che la norma di prassi, a cui pare fare riferimento l’ufficio in questione, il par. 9.1 della circolare n°26/E/2011, prevede la sanzione calcolata sulla tassa di registro che sarebbe stata calcolata sul corrispettivo stabilito per l’intera tornata contrattuale solo in sede di omessa o tardiva registrazione di un contratto di locazione, in presenza di opzione per il regime sostitutivo (vedi es. 17), non già in sede di omessa registrazione di adempimenti successivi alla registrazione iniziale già avvenuta, quali ad esempio proroga e cessione del contratto o risoluzione anticipata.
 

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