Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Sperando di sfuggire agli strali di Limpida , aggiungo la mia…
Nessun strale, apprezzo sempre i tuoi interventi, anche se hai capito che in questo caso non sono d'accordo con la tua interpretazione.
Premettendo che il nostro amico ha già avuto una risposta negativa dal suo Comune, il modo in cui vorrebbe risolvere questa convivenza indipendente è tipica degli affitta camere.
Già una planimetria valida, per ogni vano risulta impossibile da attuare, per lo meno mantenendo sempre l'immobile abitativo.
Semmai è l'unità immobiliare una porzione del fabbricato dove insiste l'immobile e se si volesse definire una porzione dell'immobile, le due porzioni dovrebbero avere entrambi la propria autonomia, e cioè con due servizi e o gli impianti e o due ingressi autonomi.
Faccio molta fatica a comprendere la tua interpretazione perché secondo il tuo ragionamento ogni stanza avrebbe il suo canone concordato, escludendo i servizi comuni ( cucina bagno sala), la metratura dell'immobile richiesta per il calcolo al mq., quindi diventerebbe minima ( 15 mq.) per ciascun conduttore e l'importo di locazione individuale, secondo gli accordi territoriali deve essere rispettato. Mi sembra una soluzione da padella alla brace!
Nella nuova, come nella precedente normativa, la concessione in locazione, con distinti contratti e a una pluralità di conduttori, di singole stanze, in uso esclusivo, di un appartamento e di concessione, in uso comune, a tutti i predetti conduttori di cucina e servizi (senza prestazione di servizi aggiuntivi), è configurabile come un rapporto di locazione, al quale deve applicarsi la relativa disciplina normativa (in tal senso Pret. Napoli 21 ottobre 1979).
Nel 79!
La locazione di porzioni di immobile viene riconosciuta anche dalla legge n°311/2004 (art. 1, comma 346)
Ma non definisce cosa intende per porzione di immobile
e, più recentemente, dalla circolare Agenzia delle Entrate n°26/E/2011 (esempio n°1).
La definizione che danno alla porzione di immobile è condizionata dal fatto che si preoccupano di incassare. Anche loro si devono attenere alla legge 431/98 e comunque la loro circolare è attinente alla cedolare secca e non sulla definizione del canone concordato.
Sorvolando sulla definizione di porzione di immobile, a mio pare, il canone concordato non si può applicare su queste premesse a meno che gli accordi territoriali non abbiano previsto locazioni di stanze anche da parte dei privati.
Ma quando devo chiedere l'agevolazione dell'IMU nel caso specifico il Comune per la seconda casa permette l'utilizzo della percentuale del 9 anziche del 10.6, se c'è un contratto concordato, l'esenzione spetta comunque tutta?
Gratis per sempre!