gio10372

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Comunque abbiamo deciso di comune accordo di intestare il contratto ai due anziani, con la figura del garante che è la figlia...Ora però c'è un'altra questione, cioè la badante che abiterà con loro 24/24h...penso che per lei basti una cessione del fabbricato visto che è straniera. Giusto??
 

desmo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
la cessione del fabbricato non si fa piú, non so se é rimasto l'obbligo per i soli stranieri perché é molto che non mi capita uno straniero..chiedi in questura o attendi conferme da qualche altro collega. Peró si, chissenefrega della badante, non é che puoi chiedere al conduttore se avrá ospiti piu o meno a lungo termine..sono fatti loro, ma ne hanno la resposnabilitá in caso di danni (esonero della parte locatrice da responsabilità circa i danni causati dai dipendenti della parte conduttrice.. ecc ecc..) ma magari modificherei la clausola circa la possibilità che l'immobile sia abitato dalla parte conduttrice e dai soli familiari con lui conviventi (la badante potrebbe essere convivente si, ma non essere un famigliare..tanto per zelo..)
 

gio10372

Membro Attivo
Agente Immobiliare
la cessione del fabbricato non si fa piú, non so se é rimasto l'obbligo per i soli stranieri perché é molto che non mi capita uno straniero..chiedi in questura o attendi conferme da qualche altro collega. Peró si, chissenefrega della badante, non é che puoi chiedere al conduttore se avrá ospiti piu o meno a lungo termine..sono fatti loro, ma ne hanno la resposnabilitá in caso di danni (esonero della parte locatrice da responsabilità circa i danni causati dai dipendenti della parte conduttrice.. ecc ecc..) ma magari modificherei la clausola circa la possibilità che l'immobile sia abitato dalla parte conduttrice e dai soli familiari con lui conviventi (la badante potrebbe essere convivente si, ma non essere un famigliare..tanto per zelo..)
Si...per gli stranieri è rimasto l'obbligo di cessione fabbricato!
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Con stranieri non comunitari resta l'obbligo di comunicazione: appena trovo la circolare la posto.
Per la badante straniera si pone un ulteriore problema: l'idoneità abitativa e il diritto al ricongiungimento familiare se ha figli minori. Sono aspetti delicati, che il proprietario è bene conosca nei corretti termini.
 

desmo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Con stranieri non comunitari resta l'obbligo di comunicazione: appena trovo la circolare la posto.
Per la badante straniera si pone un ulteriore problema: l'idoneità abitativa e il diritto al ricongiungimento familiare se ha figli minori. Sono aspetti delicati, che il proprietario è bene conosca nei corretti termini.
..interessante..soprattutto il secondo problema...ti va di postare un approfondimento?
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Molto spesso poi, le badanti straniere hanno un contratto di lavoro che comprende anche vitto e alloggio, proprio per dare loro una residenza ed é il locatario che si assume la responsabilità di prendersela in casa e per fare ciò, come dice Bastimento occorre regolarizzarle con l'apposita procedura per gli stranieri..:occhi_al_cielo:
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Ci provo, almeno dando alcuni riferimenti.
Le info che avevo acquisite risalgono ad un paio d'anni fa. Sarebbe opportuna una sintesi, ma penso sia opportuno sia fatta da un consulente del lavoro o roba del genere.

Art. 29 - (Ricongiungimento familiare) - (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)

1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente
separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio
sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale; [1]
c) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori
ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi
motivi di salute; [2];
d) [3]
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o
affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la
disponibilità:
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori,
del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si
chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si
chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede
il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche
del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.


Quanto alla comunicazione di cessione fabbricati in caso di inquilini extracomunitari , non riesco a ricuperare la circolare (DL) che specificava i termini: sono comunque riassunti nel link sottostante.
http://www.osservatorioimmobiliarecomo.it/abolita-la-denuncia-di-cessione-fabbricato/
 

Allegati

  • Cert_alloggio_adeguato.pdf
    49,9 KB · Visite: 55
  • AVVISO CERTIFICATO DI IDONEITA.pdf
    89,1 KB · Visite: 51

ZONTA ERNESTO

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ho letto al riguardo con l'entrata in vigore del " codice del consumo" d.lgs 206/05 che se la modalità avviene fuori dai locali commerciali, c'è il diritto di recesso di giorni 10. Così io l'ho recepita, se volete ve la giro.
saluti Zonta Ernesto
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Ho letto al riguardo con l'entrata in vigore del " codice del consumo" d.lgs 206/05 che se la modalità avviene fuori dai locali commerciali, c'è il diritto di recesso di giorni 10. Così io l'ho recepita, se volete ve la giro.
saluti Zonta Ernesto

Ci vuole una causa, però....
 

desmo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ho letto al riguardo con l'entrata in vigore del " codice del consumo" d.lgs 206/05 che se la modalità avviene fuori dai locali commerciali, c'è il diritto di recesso di giorni 10. Così io l'ho recepita, se volete ve la giro.
saluti Zonta Ernesto
ma che li fate al bar i contratti? :sorrisone:

Poi é un contratto di locazione, mica l'acquisto on line di un ipod!

Il diritto di recesso é applicabile solo per l'acquisto di merci e servizi al di fuori dei locali commerciali, ovvero a distanza, tra consumatore e professionista. Il contratto di locazione non é l'acquisto di un servizio, ma il diritto di usufruire di un bene per determinati scopi a fronte del pagamento di un prezzo (canone). Inoltre é tra privati, non tra consumatore e professionista. Il fatto che detto accordo venga mediato non cambia la natura del contratto. In merito all'acquisto del servizio di mediazione se ne potrebbe parlare, ma vale quanto detto all'inizo del post :sorrisone:. Anche l'incarico di vendita o locazione conferito al mediatore, se ne stava parlando su altro thread, pare che possa rientrare nell'ambito di applicabilitá del diritto di recesso quando concluso fuori del nostro ufficio, ma non mi pronuncio perché non so nulla di certo.
 

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