L'art. 67 TUIR, lettera h) del TUIR n. 917 del 1986 qualifica chiaramente i redditi da sublocazione di immobili come redditi diversi per chi li consegue e non redditi fondiari per il titolare di diritti reali sugli stessi.
E fino a prova contraria nella gerarchia delle fonti del diritto questa norma prevale certamente sulle risoluzioni ministeriali contrarie.
A mio avviso, l'interpretazione dell'ade ha un senso solo nel caso la stessa provi la natura simulata del contratto di locazione (o anche comodato), superando così l'interposizione fittizia di un terzo e dimostrando con prove certe che l'effettivo percettore è invece il titolare del diritto reale.