Se il contratto è intestato a tutti e tre i fratelli, ovviamente tutti e tre i fratelli dovranno sottoscrivere il contratto: la legge prevede, però, che la locazione immobiliare possa essere stipulata anche dal singolo comunista (il contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari esplica effetti anche nei confronti del comproprietario non presente in atto), ma ciò non esclude il fatto che gli altri partecipanti alla comunione debbano:
a) comparire nel modello 69: nel quadro A (Soggetti destinatari degli effetti giuridici dell’atto) vanno indicati tutti i comproprietari e nel quadro F (Ulteriori dati degli immobili) la somma delle singole quote di possesso deve essere 100 e ogni contitolare deve indicare se intende optare per il regime fiscale della cedolare secca. Per le locazioni immobiliari è necessario che tutte le persone non presenti allo sportello deleghino chi è presente;
b) dichiarare la loro quota parte di reddito fondiario nella dichiarazione dei redditi.
Riguardo la contitolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile, è l’art. 5 del Provv. Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011 a occuparsene. Tale disposizione stabilisce che l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore e produce effetti solo in capo a coloro che l’hanno esercitata. Il provvedimento aggiunge poi che i locatori che non esercitano l’opzione per l’applicazione della cedolare sono tenuti al versamento dell’imposta di registro, calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso (minimo 67 euro). Deve essere comunque assolta per intero l’imposta di bollo sul contratto di locazione. La circolare successiva del 1° giugno ribadisce i concetti sopra esposti a pag. 5, aggiungendo, però, all’ultimo capoverso dei paragrafi 2.3 e 8.3 che l’aggiornamento del canone, in caso di opzione esercitata da un solo locatore, è bloccante per tutti.
L’opinione dell’Agenzia, dunque, è che i comproprietari che scelgono il regime ordinario di tassazione siano obbligati a rinunciare alla loro quota di aggiornamento del canone. Ciò ha creato e continua a creare malumori e difficoltà (anche in termini di equità fiscale) agli interessati: in caso di conflitto fra comproprietari, alla decisione relativa si arriverebbe applicando l’art. 1105 del cod. civ. per gli atti di ordinaria amministrazione nell’ambito della comunione. E se la maggioranza decide in senso contrario a quello voluto dal comproprietario interessato ad applicare la cedolare, la conseguenza è l’impossibilità per quest’ultimo di applicare il regime fiscale da lui liberamente scelto per ragioni indipendenti dalla propria volontà.