In relazione all'imposta di registro (pari allo 0,50%) da versare sulla fideiussione occorre precisare che la stessa è dovuta soltanto se detta fidejussione è stata stipulata da un soggetto diverso dalle parti contraenti fatta esclusione per gli istituti di credito. Nel caso in cui sia una delle parti o un istituto di credito a prestare la garanzia fidejussoria, quindi, non è dovuta alcuna imposta oltre all’imposta di registro. Se la garanzia è prestata da un soggetto diverso, allora è dovuta un'imposta pari allo 0,50% dell'importo della fideiussione da corrispondere una tantum (ha una copertura pari alla durata del contratto e si versa tutta in corrispondenza della prima registrazione) con il Codice Tributo 109T mediante modello F23. L'importo da garantire è costituito dal canone annuo più le spese, moltiplicati per il numero di anni di durata della locazione escluse le proroghe.