No... la legge dice che la maggioranza dei comproprietari di un bene può procedere ad atti di ordinaria amministrazione , presumendo che ci sia il consenso anche del comproprietario non convenuto, mi spiego :
il contratto di affitto può essere sottoscritto anche da uno solo dei proprietari senza che questo ne invalidi l'efficacia, l'importante è che siano tutti in accordo, nel tuo caso poichè non sei in accordo ad affittare, devi comunicare per iscritto agli altri comproprietari che non vuoi procedere all'affitto e questi dovranno o accettare la cosa oppure procedere per via giudiziale ( che nel caso dell'affitto mi sembra eccessivo ) .
Per quanto riguarda il discorso della divisione degli immobili , devi essere tu a valutare se sia il caso o meno , esperita la possibilità di un accordo, se proceedere a richiesta di divisione giudiziale delle quote. Fabrizio
In linea di principio, il comproprietario può impedire agli altri comproprietari di affittare l'immobile a terzi, solo ove sia possibile un uso diretto del bene immobile da parte di tutti i comproprietari. Si veda, in questo senso, la Cassazione 22 novembre 1984, n°6010, per la quale "
l'uso indiretto della cosa comune - nella specie, mediante locazione - può essere disposto con deliberazione a maggioranza dei partecipanti alla comunione (o, in mancanza, dal giudice, cui ciascuno di questi può ricorrere) soltanto quando non sia possibile l'uso diretto dello stessi bene per tutti i partecipanti della comunione, proporzionalmente allo loro quota, promiscuamente, ovvero con sistema di turni temporali o frazionamento degli spazi. Di conseguenza, in mancanza di tali condizioni, è nulla la delibera assembleare che a semplice maggioranza dispone l'uso indiretto della cosa in comunione.". Ove l'immobile non sia utilizzabile direttamente dai comproprietari, i titolari del bene, che detengono la maggioranza, possono affittare i locali a terzi, a norma dell'art. 1105, comma 2, del codice civile.
Quanto alla domanda finale, concordo con te, che il contratto di locazione può essere intestato anche a uno solo dei comproprietari. E infatti "
nelle vicende del rapporto di locazione, l'eventuale pluralità di locatori integra una parte unica, al cui interno i diversi interessi vengono regolati secondo i criteri che presiedono alla disciplina della comunione; sugli immobili oggetto di comunione concorrono, quindi, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari in virtù della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso degli altri o quanto meno della maggioranza dei partecipanti alla comunione. Ne consegue che il singolo comproprietario può stipulare il contratto di locazione avente in oggetto l'immobile in comunione e che ciascun comproprietario è legittimato ad agire per il rilasvcio del detto immobile, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione, per il quale deve presumersi sussistente il consenso già indicato." (Cass., 18 luglio 2008, n°19.929).
Attenzione, però: quanto sopra precisato, salvo che nessun comproprietario possegga l'usufrutto dell'immobile (ad esempio la madre del nostro amico Cesare
), perché capita sovente che i forumisti dimentichino di accennare a questo "particolare".