Scusa, se la prendo un po' alla lontana, Tuttofares, ma credo che sia necessario per inquadrare la questione: spetta a te capire se rientri in questo particolare rapporto locativo.
La specifica disciplina del contratto di affittacamere, innanzitutto, è demandata a ciascuna Regione. In ogni caso, colui che svolge tale attività - vale a dire concessione in uso, per soggiorni non prolungati, di singole camere, e contestuale prestazione di servizi domestici (fornitura di biancheria, riassetto delle camere ecc.) - deve possedere tutti i requisiti amministrativi richiesti per poterla esercitare, primo tra tutti la licenza o la dichiarazione di esercizio dell'attività stessa rilasciata dall'autorità di Pubblica Sicurezza. Mi preme farti notare che le prestazioni accessorie succintamente sopra menzionate rappresentano l'elemento indispensabile non solo per configurare tale attività imprenditoriale, ma anche, e soprattutto, per distinguerla dalla normale locazione di alcune camere di un alloggio con uso in comune, ad esempio, del bagno e della cucina e senza prestazione di alcun servizio domestico, fattispecie, quest'ultima, regolata contrattualmente dalla normativa dettata per le locazioni abitative, e sottoposta a registrazione se la durata della locazione supera i 30 giorni.
La natura "precaria" della prestazione di affittacamere rende, comunque, superflua la stipula tra le parti di un contratto scritto, essendo semplicemente richiesta la registrazione del cliente ai fini degli opportuni controlli da parte della pubblica autorità. Infatti, gli affittacamere hanno l'obbligo di comunicare all'autorità locale di di Pubblica Sicurezza le generalità delle persone alloggiate, entro le 24 ore dal loro arrivo.
Per quanto, invece, riguarda il contratto con cui viene concesso in locazione l'immobile da adibire ad attività di affittacamere, esso resta disciplinato dalla normativa dettata per le locazioni alberghiere, con una durata, quindi, novennale, e con canone soggetto ad aggiornamento nella misura prevista dalla legge. Che io sappia, nulla impedisce a colui che svolge l'attività di affittacamere di adibire un immobile di categoria A/4 a tale scopo. E' vivamente consigliato prestare particolare attenzione al regolamento di condominio che può porre vincoli.