Nell'ambito della disciplina dell'uso abitativo, in mancanza di disdetta nei 6 mesi antecedenti la scadenza degli 8 (ovvero dei 5 anni) il contratto, dice la legge, "è rinnovato alle medesime condizioni" per un periodo di soli quattro anni per i contratti liberi, e di tre per quelli concordati (di due, secondo l'Agenzia delle Entrate ) e così di seguito fino a che il contratto non verrà disdettato.
Ora, con l'espressione "medesime condizioni" si deve intendere che, in caso di rinnovo, varranno le stesse condizioni economiche, e non già quelle di durata, ossia non potrà essere mutato il canone, ma non certo che la parte locatrice debba veder limitata la possibilità di far cessare la locazione allo scadere dei successivi 4 (o 3) anni: in pratica, il locatore, scaduti i primi 8 anni e rinnovatosi il contratto allo stesso canone per altri 4 anni, ben potrà, alla scadenza di questi, comunicando al conduttore tempestiva disdetta, ottenere il rilascio e comunque ottenere un provvedimento giudiziale di finita locazione.
Ora, con l'espressione "medesime condizioni" si deve intendere che, in caso di rinnovo, varranno le stesse condizioni economiche, e non già quelle di durata, ossia non potrà essere mutato il canone, ma non certo che la parte locatrice debba veder limitata la possibilità di far cessare la locazione allo scadere dei successivi 4 (o 3) anni: in pratica, il locatore, scaduti i primi 8 anni e rinnovatosi il contratto allo stesso canone per altri 4 anni, ben potrà, alla scadenza di questi, comunicando al conduttore tempestiva disdetta, ottenere il rilascio e comunque ottenere un provvedimento giudiziale di finita locazione.