Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Nell'ambito della disciplina dell'uso abitativo, in mancanza di disdetta nei 6 mesi antecedenti la scadenza degli 8 (ovvero dei 5 anni) il contratto, dice la legge, "è rinnovato alle medesime condizioni" per un periodo di soli quattro anni per i contratti liberi, e di tre per quelli concordati (di due, secondo l'Agenzia delle Entrate :occhi_al_cielo:) e così di seguito fino a che il contratto non verrà disdettato.

Ora, con l'espressione "medesime condizioni" si deve intendere che, in caso di rinnovo, varranno le stesse condizioni economiche, e non già quelle di durata, ossia non potrà essere mutato il canone, ma non certo che la parte locatrice debba veder limitata la possibilità di far cessare la locazione allo scadere dei successivi 4 (o 3) anni: in pratica, il locatore, scaduti i primi 8 anni e rinnovatosi il contratto allo stesso canone per altri 4 anni, ben potrà, alla scadenza di questi, comunicando al conduttore tempestiva disdetta, ottenere il rilascio e comunque ottenere un provvedimento giudiziale di finita locazione.
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Questo era assodato: l'oggetto del contendere era se decorsi i 4+4 e non si disdice il contratto, si riparta con un 4+4, o semplicemente si proroghi di ulteriori 4 anni. Io presumo sia corretta quest'ultima formulazione. ;)

Se ci fai caso, la legge 431/98 non parla di proroga. Sono gli accordi locali che parlano di proroga e così l'agenzia delle entrate.Ne deduco che quel primo rinnovo sia una proroga ( 4+4, 3+2) e poi si ricomincia.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Spiacente: sono del parere che si proroghi sistematicamente di soli 4 anni, (o 3 per i concordati di cui però non conosco bene i termini). Così infatti si versa in occasione del 9°, 13° , fino a quando non si darà disdetta.
Ritengo che Penny abbia dato la risposta tecnica in merito.
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Penny dice: in pratica, il locatore, scaduti i primi 8 anni e rinnovatosi il contratto allo stesso canone per altri 4 anni, ben potrà, alla scadenza di questi, comunicando al conduttore tempestiva disdetta, ottenere il rilascio e comunque ottenere un provvedimento giudiziale di finita locazione.
Non ho detto che non si può inviare disdetta. Il mio problema era quello di individuare un codice per l'agenzia delle entrate. Dopo i primi otto + quattro di rinnovo, c'é la proroga di quattro all'infinito?:shock:
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Allo scadere del 12° , senza che sia comunicata disdetta da una delle parti, presenti il Mod. 69 comunicando la proroga ed il versamento relativo con cod. 114T.
Se la disdetta arriva nei termini contrattuali, con la scadenza naturale, non è invece dovuta la tassa per risoluzione anticipata (cod. 113T).
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Praticamente la proroga é dal 13° anno per il canone libero. Ma non sono convinta, controllerò i codici che hanno scritto le Associazioni immobiliari nei loro contratti:occhi_al_cielo:
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Ho in mano un contratto di locazione fatto da una Associazione immobiliare, é un canone concordato 5+2. Dice:
- E alla prima scadenza Alla fine dei 5), ove le parti non concordino sul rinnovo automatico e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto é prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire ecc.ecc. Quindi se non si rinnova perché nessuno invia la comunicazione, incominciano i due anni di proroga. Poi:
- Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata. In mancanza della comunicazione il contratto é rinnovato tacitamente alle stesse condizioni.Quindi 5+2
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Cara Limpida: come forse ho detto in altro post, non conosco molto i contratti concordati. Quelli liberi sono più semplicemente gestibili: ammetto che il dubbio di interpretazione possa sorgere, questa discussione ne è la prova. Ed è vero che io a scanso di equivoci ho sempre specificato che in caso non venga data disdetta, il contratto si intende prorogato di ulteriori 4 anni: ma anche la 481, letta normalmente per me dice la stessa cosa.

La tua interpretazione mi sembra abbastanza singolare: scopo di entrambe le modalità previste dalla legge, è dare certezza ad una durata minima: non porre limiti artificiosi: i contratti liberi hanno una durata minima di 4 anni con l'obbligo di rinnovo per almeno altri 4 anni.
I contratti a canone concordato hanno una durata minima di 3 con l'obbligo di rinnovo di almeno altri 2. Mi pare chiaro che le condizioni medesime si riferiscono alla durata: 4 per i liberi; 3 o 2 per i concordati, e qui potrebbe esserci il dubbio sul 3 o sul 2, non sui 5.

Comunque abbiamo credo espresso con sufficiente chiarezza la nostra tesi: aspettiamo altri riscontri.
 

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