angelica1967

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Salve sono a chiedere info sul contratto di locazione uso transitorio A CANONE CONCORDATO..
Abito in una città ad alta densita abitativa con scarsissimo reperimento di immobili in locazione.
Ho pubblicizzato la mia casa per locazioni transitorie ricevendo decine di richieste tra le quali quella di una docente che necessitava la casa per 10 mesi in quanto alla alla fine dell' anno scolastico sarebbe rientrata nella sua citta natale a causa di trasferimento di sede.
Quando sono andata a far asseverare il contratto dalle orgg. firmatarie dell' accordo il contratto è stato rifiutato e me lo hanno trasformato a 3+2 cosa che mi ha molto irritata in quanto sia l' inquilina che la sottoscritta NON avevano alcuna intenzione tantomeno necessità di firmare un 3+2. Non c' è stato nulla da fare e dato che aveva fermato la casa con una caparra ho dovuto accettare questa clausola del 3+2.
A nulla sono valse le mie rimostranza ed anche la riflessione che cosi i proprietari non affitteranno mai e si rivolgeranno alle locazioni brevi turistiche sulle varie piattaforme online, ma sono state parole buttate al vento.
La mia domanda è questa: è davvero cosi? non si puo accettare come transitrorio un contratto di locazione nel quale è il conduttore a chiedere un tempo limitato e la autocertificazione della motivazione non è valida a giustificare la transitorietà?
 

Zagonara Emanuele

Membro Senior
Agente Immobiliare
In realtà i contratti ad uso transitorio (della durata massima di 18 mesi) sono ammessi e fattibili in canone concordato.

Poteva valere la pena rivolgersi ad un'altra associazione sindacale, ad esempio Confedilizia dove si fanno molto meno se....... mentali e sono flessibili e ragionevoli, a differenza, ad esempio, di sindacati quali il SUNIA (dove immagino sarai andata tu).
 

angelica1967

Membro Ordinario
Privato Cittadino
va beh.... non ho chiesto giudizi sulle associazioni firmatarie ( cmq non era la associazione da Lei citata) chiedevo se la autocertificazione della motivazione del transitorio è valida per la sottoscrizione del contratto.
In un altra città viene tranquillamente accettata come allegato al contratto.

cioè il decreto ministeriale da quanto ho capito io accetta la autocertificazione....
 

silviavr001

Membro Ordinario
La motivazione alla transitorietà deve essere documentabile e la documentazione allegata al contratto, non credo pertanto che un autocertificazione possa andare bene. Una docente con un incarico di 10 mesi avrà pure qualcosa di scritto da parte della scuola, un contratto, un accordo.
Comunque se ad entrambe vanno bene i 10 mesi di durata basta che lei mandi regolare disdetta, anche subito, e nessuna delle due avrà problemi.
 

Giuseppe Di Massa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Salve sono a chiedere info sul contratto di locazione uso transitorio A CANONE CONCORDATO..
Abito in una città ad alta densita abitativa con scarsissimo reperimento di immobili in locazione.
Ho pubblicizzato la mia casa per locazioni transitorie ricevendo decine di richieste tra le quali quella di una docente che necessitava la casa per 10 mesi in quanto alla alla fine dell' anno scolastico sarebbe rientrata nella sua citta natale a causa di trasferimento di sede.
Quando sono andata a far asseverare il contratto dalle orgg. firmatarie dell' accordo il contratto è stato rifiutato e me lo hanno trasformato a 3+2 cosa che mi ha molto irritata in quanto sia l' inquilina che la sottoscritta NON avevano alcuna intenzione tantomeno necessità di firmare un 3+2. Non c' è stato nulla da fare e dato che aveva fermato la casa con una caparra ho dovuto accettare questa clausola del 3+2.
A nulla sono valse le mie rimostranza ed anche la riflessione che cosi i proprietari non affitteranno mai e si rivolgeranno alle locazioni brevi turistiche sulle varie piattaforme online, ma sono state parole buttate al vento.
La mia domanda è questa: è davvero cosi? non si puo accettare come transitrorio un contratto di locazione nel quale è il conduttore a chiedere un tempo limitato e la autocertificazione della motivazione non è valida a giustificare la transitorietà?
La necessità dell'uso transitorio è sempre del conduttore, ma deve essere documentata.
Ad esempio risiede in un'altra città ed ha un contratto di lavoro nella città dove vuole affittare l'immobile.
Se è così si può fare il transitorio (nel tuo caso per lavoratori fuori sede), forse questa persona aveva la residenza nella città dove affitta? Se è così è del tutto normale che non si potesse fare.
I parametri (e i canoni, ma quelli li avevi calcolati giusti da quanto leggo) sono molto rigidi per evitare speculazioni, ovvero contratti residenziali mascherati da transitori.
In ogni caso per te non cambia nulla, l'inquilino darà disdetta ed andrà via nella stessa data prevista, pagherai le stesse imposte ed avrai diritto a medesime detrazioni fiscali.
Certo, al momento l'inquilino se volesse potrebbe restare li, ma credo sia solo teoria.
 

silviavr001

Membro Ordinario
La necessità dell'uso transitorio è sempre del conduttore, ma deve essere documentata.
Ad esempio risiede in un'altra città ed ha un contratto di lavoro nella città dove vuole affittare l'immobile.
Se è così si può fare il transitorio (nel tuo caso per lavoratori fuori sede), forse questa persona aveva la residenza nella città dove affitta? Se è così è del tutto normale che non si potesse fare.
I parametri (e i canoni, ma quelli li avevi calcolati giusti da quanto leggo) sono molto rigidi per evitare speculazioni, ovvero contratti residenziali mascherati da transitori.
In ogni caso per te non cambia nulla, l'inquilino darà disdetta ed andrà via nella stessa data prevista, pagherai le stesse imposte ed avrai diritto a medesime detrazioni fiscali.
Certo, al momento l'inquilino se volesse potrebbe restare li, ma credo sia solo teoria.
Sbagliato, la necessità all'uso transitorio può essere anche del locatore:

Le ESIGENZE PARTICOLARI DEL LOCATORE in presenza delle quali è possibile stipulare un contratto ad uso transitorio sono le seguenti:

a) quando il locatore ha l’esigenza di adibire, entro 18 mesi, l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- matrimonio dei figli;
- rientro dall’estero;
- destinazione dell’abitazione ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
- destinazione dell’immobile ad abitazione propria, dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio.

b) qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
 

Giuseppe Di Massa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Sbagliato, la necessità all'uso transitorio può essere anche del locatore:

Le ESIGENZE PARTICOLARI DEL LOCATORE in presenza delle quali è possibile stipulare un contratto ad uso transitorio sono le seguenti:

a) quando il locatore ha l’esigenza di adibire, entro 18 mesi, l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- matrimonio dei figli;
- rientro dall’estero;
- destinazione dell’abitazione ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
- destinazione dell’immobile ad abitazione propria, dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio.

b) qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
Il conduttore può non avere i parametri di legge ma il locatore si, certo ma non è il nostro caso (rispondevo specificatamente al post), chi propone genericamente un immobile ad uso transitorio deve verificare le condizioni di fattibilità del conduttore.
Comunque quei rarissimi casi in cui il locatore rientri in quella casistica non rende più facile la cosa, serve sempre che il tutto sia documentato.
Nella mia risposta avrei dovuto scrivere "in casi come quello da te citato"
 

josko

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Se esiste l'accordo territoriale, immagino di si, ti conviene andare verificare i termini del suo contenuto (di solito lo trovi sulla pagina del comune) che presumo siano simili. Forse, la prossima volta, o cambi associazione o chiedi preventivamente cosa devi produrre in termini di documentazione affinché sia ricondotto come transitorio per evitare tale spiacevole situazione.
 

angelica1967

Membro Ordinario
Privato Cittadino
forse non mi sono spiegata bene.... lasciamo perdere.
cosa c' entra andare a leggere l accordo se l' accordo non considera i dettami del decreto interministeriale e soprattutto non capisco dove dovrebbe essere il raggiro da parte di un conduttore che ha bisogno di casa per 9 mesi...dove sta il delitto è questo che nessuno riesce a spiegarmi.
A mio parere gli accordi non dovrebbero scavalcare i dettami di un decreto,che esprime chiaramente che se le motivazioni non rientrano in quelle elencate le associazioni devono cercare di aiutare i contraenti....
Imporre un 3+2 è un falso con recesso anticipato è un clamoroso falso e cosa ci si guadagni (o chi ci guadagni qualcosa) non me lo sa spiegare nessuno!
Quali sono le motivazioni recondite di impedire un contratto transitorio se le parti hanno bisogno di un transitorio!!!!!
Di fatto ribadisco: favorire il sommerso!!!! Furboni noi Italiani SEMPRE!
 

mapeit

Membro Attivo
Privato Cittadino
Se la docente si fosse fatta rilasciare dall'Istituto una dichiarazione relativa alla durata del suo incarico e quindi della necessità di permanere per un tempo determinato nella città, il sindacato avrebbe tranquillamente asseverato il contratto transitorio. Il DM 16-01-2017 dice a tal proposito:

Articolo 2
comma 1
"1. I contratti di locazione di natura transitoria di cui
all’art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
hanno durata non superiore a diciotto mesi. Tali contratti
sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei pro-
prietari o dei conduttori per fattispecie - con particolare
riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa e
connesse allo studio, all’apprendistato e formazione pro-
fessionale, all’aggiornamento ed alla ricerca di soluzioni
occupazionali - da individuarsi nella contrattazione terri-
toriale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei
conduttori maggiormente rappresentative."
comma 4
" 4. I contratti di cui al presente articolo devono contene-
re una specifica dichiarazione che individui l’esigenza di
transitorietà del locatore o del conduttore, tra quelle indi-
cate nell’Accordo definito in sede locale, da provare, per
i contratti di durata superiore a trenta giorni, con apposita
documentazione da allegare al contratto."
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto