angelica1967

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Se la docente si fosse fatta rilasciare dall'Istituto una dichiarazione relativa alla durata del suo incarico e quindi della necessità di permanere per un tempo determinato nella città, il sindacato avrebbe tranquillamente asseverato il contratto transitorio. Il DM 16-01-2017 dice a tal proposito:

Articolo 2
comma 1
"1. I contratti di locazione di natura transitoria di cui
all’art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
hanno durata non superiore a diciotto mesi. Tali contratti
sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei pro-
prietari o dei conduttori per fattispecie - con particolare
riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa e
connesse allo studio, all’apprendistato e formazione pro-
fessionale, all’aggiornamento ed alla ricerca di soluzioni
occupazionali - da individuarsi nella contrattazione terri-
toriale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei
conduttori maggiormente rappresentative."
comma 4
" 4. I contratti di cui al presente articolo devono contene-
re una specifica dichiarazione che individui l’esigenza di
transitorietà del locatore o del conduttore, tra quelle indi-
cate nell’Accordo definito in sede locale, da provare, per
i contratti di durata superiore a trenta giorni, con apposita
documentazione da allegare al contratto."
Grazie infinite dell' allegato, non era necessario perchè il decreto l' ho studiato molto bene. Ho capito
 

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