L'onerosità della locazione la distingue dal comodato, contratto essenzialmente gratuito.
In dottrina si ritiene -prevalentemente - che il canone della locazione possa consistere anche in un corrispettivo volutamente minore, e magari anche di gran lunga, di quello che le parti si rappresentavano come di valore equivalente a quello del godimento concesso.
La giurisprudenza pone,però, un limite: quando il corrispettivo sia modestissimo rispetto al valore oggettivo della concessione del diritto personale di godimento e la sproporzione tra le due prestazioni sia enorme.
Nella giurisprudenza dei Tribunali si è ritenuto che per la sussistenza del cd. canone vile il canone ha da essere inferiore di almeno un terzo a quello di mercato (raffrontato ad immobili comparabili vicini) e a quello della precedente locazione
Canone “vile”: nessun pregiudizio per l’aggiudicatario - Iusletter
PROCEDURE ESECUTIVE: LA LOCAZIONE CON CANONE “VILE” È INOPPONIBILE ALL’ AGGIUDICATARIO - Ex Parte Creditoris
La trascrizione non è presupposto di validità del contratto ultra-novennale.
Per rispondere, infine, alla domanda sull'opponibilità - e per quanto tempo - servirebbe sapere com'è scritta la clausola sulla durata: dodici anni secchi (2016-2028), oppure 6 anni + 6 anni? ed in quest'ultima ipotesi, com'è stata scritta la clausola del rinnovo (espressa, tacita o con preventiva rinuncia)
In materia c'è un po' di tutto.