La risposta è negativa. E’ il rogito che è nullo se manca la dichiarazione di conformità dei dati catastali (Cass. n°8611/2014), non il contratto di locazione. L’art. 19 del DL n°78/2010 - richiamato puntualmente da ab.qualcosa - prevede due cose: la redazione degli atti relativi ai trasferimenti immobiliari e nuove norme sui contratti locativi.
A decorrere dal 1° luglio 2010 le compravendite di unità immobiliari urbane per atto pubblico o scrittura privata autenticata, aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà su fabbricati già esistenti, devono contenere, a pena di nullità, le indicazioni relative all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione degli intestatari con cui si certifica la conformità dello stato di fatto alle risultanze formali = dati catastali e planimetrie (art. 19, co. 14, legge citata). Nel contratto di compravendita (non nel contratto di locazione) si deve fare espresso riferimento alle planimetrie depositate in Catasto, sicché, in difetto, non è possibile procedere al rogito, posto che nessun notaio si renderebbe disponibile a rogare un atto nullo.
Diverso il discorso nelle convenzioni locative. In questo caso, è previsto che nella richiesta di registrazione (all’epoca del caso proposto, settembre 2010, il modello 69 nella sua versione rinnovata) debbano essere riportati i dati catastali dei fabbricati (se accatastati) e dei terreni iscritti nel Catasto Edilizio Urbano e nel Catasto terreni (quadro D del suddetto modello = foglio, particella, subalterno, se presente: tutti dati ricavabili dalla visura catastale o dal rogito di acquisto), ma non la planimetria e la dichiarazione del proprietario, attestante che i dati sono conformi a quanto registrato in Catasto (nulla vieta, comunque, di allegare la planimetria come allegato al contratto) richiesto negli atti traslativi.
In caso contrario, la mancata o errata comunicazione dei dati catastali, determina l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 69 del DPR n°131/1986 (art. 19, co. 15, legge citata), ossia una sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta per la registrazione del contratto. Ne deriva che, in presenza di un contratto di locazione 4+4 di un appartamento con canone annuo pari a € 9.600,00, la mancata comunicazione dei dati catastali determina una sanzione che oscilla da un minimo di € 230,40 (9600 x 2% x 120%) ad un massimo di € 460,80 (9600 x 2% x 240%).
L’ordinamento, come vedi, leonida, commina – per l’inosservanza della norma in questione – una sanzione amministrativa, ma non vi è alcuna equivalenza tra sanzione pecuniaria amministrativa e nullità del contratto di locazione, che rimane perfettamente valido e continua il suo regolare corso.