Buongiorno a tutti, avrei necessità di un parere sul seguente argomento.
Sono proprietario di un piccolo appartamento , concesso in locazione abitativa con contratto di natura transitoria per studenti universitari ( stipulato utilizzando il tipo di contratto obbligatorio di cui all'allegato E al D.M. 30 dicembre 2002) con durata 01.10.2016 – 31.03.2018.
Recentemente ho posto in vendita l'appartamento ed alcuni potenziali acquirenti mi chiedono informazioni sulla possibilità di risolvere il contratto alla data del 31.03.2018.
A mio sommesso avviso questo non mi pare possibile, in quanto l'art 16, ultimo periodo, del succitato allegato E (e quindi del contratto in essere) prevede espressamente che : " Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali
nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3".
Pertanto dovrebbe trovare applicazione - se non altro in via analogica- la procedura di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), della Legge n. 431/98, con preavviso- da inviare al conduttore almeno 6 mesi prima - a far luogo dalla prima scadenza naturale del contratto, che corrisponde nella specie appunto al 31 marzo 2018.
( Preciso che non ho inserito nel contratto alcuna clausola specifica che espressamente preveda la succitata facoltà di disdetta del locatore, ma a mio avviso la stessa dovrebbe comunque operare in virtù del richiamo effettuato all'art 3 L.431/98 dal richiamato allegato E DM 30.12.2002 e quindi dal mio contratto).
Nell'ipotesi in cui conveniate con le mie argomentazioni, vorrei sapere anche se il preavviso al conduttore debba essere effettuato alla prima scadenza con 6 mesi di anticipo (come da anzidetto art 3 L 431/98) ovvero con soli 3 mesi, come indicatomi da alcune agenzie immobiliari).
Non mi parrebbe invece applicabile la procedura di rinuncia al rinnovo prevista dall'art. 2, 2° e 3° periodo, della richiamata legge 431/98, in quanto espressamente riferita ai contratti ordinari di durata quadriennale.
Sono proprietario di un piccolo appartamento , concesso in locazione abitativa con contratto di natura transitoria per studenti universitari ( stipulato utilizzando il tipo di contratto obbligatorio di cui all'allegato E al D.M. 30 dicembre 2002) con durata 01.10.2016 – 31.03.2018.
Recentemente ho posto in vendita l'appartamento ed alcuni potenziali acquirenti mi chiedono informazioni sulla possibilità di risolvere il contratto alla data del 31.03.2018.
A mio sommesso avviso questo non mi pare possibile, in quanto l'art 16, ultimo periodo, del succitato allegato E (e quindi del contratto in essere) prevede espressamente che : " Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali
nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3".
Pertanto dovrebbe trovare applicazione - se non altro in via analogica- la procedura di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), della Legge n. 431/98, con preavviso- da inviare al conduttore almeno 6 mesi prima - a far luogo dalla prima scadenza naturale del contratto, che corrisponde nella specie appunto al 31 marzo 2018.
( Preciso che non ho inserito nel contratto alcuna clausola specifica che espressamente preveda la succitata facoltà di disdetta del locatore, ma a mio avviso la stessa dovrebbe comunque operare in virtù del richiamo effettuato all'art 3 L.431/98 dal richiamato allegato E DM 30.12.2002 e quindi dal mio contratto).
Nell'ipotesi in cui conveniate con le mie argomentazioni, vorrei sapere anche se il preavviso al conduttore debba essere effettuato alla prima scadenza con 6 mesi di anticipo (come da anzidetto art 3 L 431/98) ovvero con soli 3 mesi, come indicatomi da alcune agenzie immobiliari).
Non mi parrebbe invece applicabile la procedura di rinuncia al rinnovo prevista dall'art. 2, 2° e 3° periodo, della richiamata legge 431/98, in quanto espressamente riferita ai contratti ordinari di durata quadriennale.