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Il contratto di locazione turistica deve essere redatto in forma scritta, a norma dell'art. 1, comma 4 della legge 431/1998, per il quale "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione, è richiesta la forma scritta". Infatti la norma richiamata non rientra tra le disposizioni inapplicabili ai contratti ad uso turistico.
Se la locazione non ha durata superiore a 30 giorni, non vi è obbligo di registrare il contratto (art. 2-bis, parte seconda della Tariffa, DPR n°131/1986), ma sul contratto deve essere apposta una marca da bollo da 14,62 euro ogni quattro facciate, e comunque ogni 100 righe (DPR 26 ottobre 1972, n°642). Sulla ricevuta di pagamento del canone di locazione - se nel contratto non è specificato che il canone viene versato contestualmente alla sottoscrizione del contratto, che vale anche quale ricevuta dello stesso da parte del locatore -deve essere apposta una marca da bollo dell'importo di 1,81 euro (DPR n°917/1986).
Grazie per la precisazione: il quadro si faceva confuso.
Una domanda: poichè se la durata è inferiore a 30 gg, non v'è l'obbligo di registrazione del contratto, perchè non si applica anche a questo contratto il principio di apporre il bollo solo in caso di "bisogno", insieme alla registrazione?
Sbaglio o per le scritture private varrebbe appunto questa regola?
Ma la cedolare secca si applica anche ai contratti ad uso turistico? Mi pare di averl letto da qualche parte che non si può. E poi bisognerebbe madare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al conduttore
cosa vuol dire "in caso d'uso"???
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