Grazie. Tabella interessante...
che mi ha sollevato un dubbio.... (te pareva)
La aliquota ridotta per i cosiddetti contratti concordati è richiamata nel Decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 - che così recita
Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,...
Ora il contratto studenti è retto dall'art. 5 c.1 che non è citato.
Da cosa si evince quindi che anche per questi vale l'aliquota 10%?
I contratti per studenti sono regolati dall'art. 5 c.2
che sono richiamati dall'8 della 431 al comma 3 il quale specifica
"Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5".
La dottrina prevalente... (ho usato il termine sicuro perchè ero un po' arrabbiato con te... ma di sicuro sappiamo che nel nostro paese ci sono ben poche cose),
sostiene che i contratti transitori all'infuori di quelli per studenti non possono godere delle agevolazioni IRPEF specificate al comma 1 del medesimo articolo 8 e ritiene per questo che l'aliquota al 10% relativa alla cedolare secca debba essere considerata alla stregua di dette agevolazioni...
Ultima modifica: