I DM 5 marzo 1999 e 30 dicembre 2002 e i relativi modelli allegati non vietano al conduttore, detentore di un contratto transitorio art. 5, comma 1, legge n°431/1998, di prendere la residenza. Pertanto occorrerà riferirsi allo specifico accordo territoriale del comune ove è ubicato l’alloggio da locare. Il comune di Firenze, ad esempio, non lo vieta, quello di Modena richiede invece che il conduttore non debba avere la residenza nel comune di Modena e comuni contermini limitatamente alle esigenze: contratto di lavoro a termine, trasferimento per motivi di lavoro, trasferimento temporaneo per la sede di lavoro, necessità di accudire un familiare in luogo diverso da dove il conduttore abita, ma non lo vieta per ogni altra esigenza del conduttore.
Diverso discorso è quello se il conduttore volesse usufruire di provvigioni legate alla locazione, le quali possono richiedere la residenza anagrafica (ad es,. detrazioni fiscali IRPEF: la residenza anagrafica unitamente alla dimora abituale sono presupposti per la particolare detrazione contemplata dal comma 1-bis dell’art. 16 del TUIR (trasferimento residenza lavoratori dipendenti = rigo RP71 UNICO 2012).
E’ doveroso rilevare che la residenza anagrafica del conduttore e l’utilizzo dell’alloggio quale dimora abituale può invece essere richiesta affinchè il locatore possa usufruire, ai fini IMU, delle eventuali agevolazioni fiscali previste per il contratto concordato da ogni singolo comune. Invito comunque tutti i forumisti a prestare particolare attenzione alle aliquote IMU da utilizzare in sede di saldo d’imposta a conguaglio dell’acconto versato, perché i contratti transitori ordinari, in alcuni comuni, scontano l’aliquota ordinaria.