Giusto per evitare amare sorprese…
Secondo il DM 10 marzo 2006, art. 1, comma 2, nei comuni capoluogo di provincia e comuni confinanti con le aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei quali non è stato sottoscritto un accordo, né sulla base del DM 5 marzo 1999, né sulla base del DM 30 dicembre 2002, il canone di locazione è vincolato, in quanto si prende come riferimento l’accordo sottoscritto sulla base del DM 30 dicembre 2002 nel comune demograficamente omogeneo di minor distanza, anche se situato in altra regione, applicando un’unica fascia di oscillazione dei canoni costituita dal valore minimo e dal valore massimo riscontrabili per l’insieme delle aree omogenee del comune di riferimento. Le parti possono concordare una variazione del canone fino al 20% per esigenze locali da indicarsi in contratto.
Attenzione, però: negli altri comuni non compresi nella precedente classificazione, nei quali non sia mai stato sottoscritto alcun accordo territoriale, né sulla base del DM 5 marzo 1999, né sulla base del DM 30 dicembre 2002, il canone di locazione è libero.