salvix

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ciao a tutti devo locare un garage e una mansarda (separatamente), per un anno con contratto transitorio, da potersi registrare con ced. secca. Quali pos:ok:sono essere secondo voi i motivi di transitorietà credibili da inserire in contratto? e che preavviso si da per il recesso? (penso 2 mesi). Faccio questo tipo di domanda perche' avendo consultato un avvocato leggendo già un contratto stipulato per un anno senza specificare i motivi di transitorietà si può impugnare e farlo valere x 4 anni. Può essere vero? Mi posso tutelare il prossimo anno stipulando contratto per non avere fragature, visto che incominciano ad esserci malumori da parte dei conduttori, grazie a presto
 

Pennylove

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ciao a tutti devo locare un garage e una mansarda (separatamente), per un anno con contratto transitorio, da potersi registrare con ced. secca.

Puoi applicare il nuovo regime opzionale, sempreché sussista un effettivo rapporto di pertinenzialità con l'immobile abitativo locato e tale rapporto sia evidenziato nel contratto di locazione (anche con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all'immobile abitativo). Il documento di prassi (Agenzia delle Entrate, Circolare n°26/E) conferma che non vi è una specifica nozione di pertinenza nella disciplina dell'imposta sostitutiva: ciò comporterebbe - salvo ulteriori chiarimenti in merito - l'automatico richiamo alle norme civilistiche, delineate negli articoli 817 e seguenti del codice civile. Da questa disciplina si evince che gli elementi costitutivi della pertinenza sono rappresentati dal nesso di servizio e ornamento rispetto al bene principale, pertanto, ne deriva che le norme civilistiche non rilevano né l'autonomo accatastamento della pertinenza, né la collocazione della stessa (potrebbe benissimo essere collocata in altro fabbricato). Su questa questione, comunque, l'Agenzia omette qualsiasi considerazione.



Quali pos:ok:sono essere secondo voi i motivi di transitorietà credibili da inserire in contratto? e che preavviso si da per il recesso? (penso 2 mesi). Faccio questo tipo di domanda perche' avendo consultato un avvocato leggendo già un contratto stipulato per un anno senza specificare i motivi di transitorietà si può impugnare e farlo valere x 4 anni. Può essere vero? Mi posso tutelare il prossimo anno stipulando contratto per non avere fragature, visto che incominciano ad esserci malumori da parte dei conduttori, grazie a presto

Presumo tu ti riferisca ai contratti di durata da 1 a 18 mesi (art. 5, comma 1, legge n°431/1998). Il contratto deve contenere le dichiarazioni del locatore e/o del conduttore che comprovino le rispettive esigenze di dare e di prendere in locazione l'immobile per breve durata. Il compito di individuarle è rimesso alla contrattazione territoriale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, maggiormente rappresentative: è, quindi, necessario fare riferimento alla specifica realtà locale (nella fattispecie, suppongo, il comune di Campobasso). Nel caso, poi, che la transitorietà riguardi il conduttore, non basta che simile esigenza sia specificata nel contratto, ma è anche richiesto che ne sia dato riscontro documentale (ad esempio la dichiarazione della ditta per cui lavora). Le motivazioni possono essere le più varie:
- Conduttore: trasferimento temporaneo della sede di lavoro, contratto di lavoro a tempo determinato, necessità di cure per sé o per un proprio familiare in luogo diverso dall'abitazione, esecuzione di lavori che rendono temporaneamente inutilizzabile la propria abitazione ecc.
- Locatore: destinazione dell'immobile per il figlio che si sposa dopo tot mesi, esigenze di interventi sull'immobile che sono incompatibili con l'occupazione dell'immobile ecc.

La legge considera l'interesse di uno o dell'altro contraente, ovvero di entrambi: in ogni caso, ogni esigenza specifica delle parti collegata ad un evento certo, anche a data prefissata, espressamente indicata in contratto.

Il venir meno dei presupposti specifici della transitorietà, quand'anche nel silenzio delle parti, comporta la riconduzione della locazione alla durata ordinaria, oltre a legittimare il conduttore a esercitare la facolta di recesso per gravi motivi. Quanto alla misura del canone da corrispondere, una volta che il contratto venga riportato allo schema ordinario - pur nel silenzio della legge - non pare che possa imporsi un corrispettivo diverso da quello pattuito in previsione dell'originaria durata limitata.
Il conduttore che intenda far accertare la nullità della clausola contrattuale contenente la previsione di un uso transitorio, per inesistenza in concreto della natura transitoria dell'esigenze abitative, deve dimostrare che questa inesistenza era ragionevolmente apprezzabile dal locatore in base all'obiettiva situazione di fatto e da quest'ultimo conosciuta al momento del contratto, non potendo altrimenti rilevare contro il locatore né situazioni di fatto occultate dal conduttore, nè la riserva mentale di costui di non accettare la clausola. Il contratto per uso abitativo stipulato con la falsa indicazione della transitorietà dell'uso da parte del conduttore, al fine di eludere la sanzione di nullità delle clausole concernenti la durata e la misura del canone, in quanto contrarie al regime giuridico stabilito dalla legge, integra gli estremi di una simulazione relativa in frode alla legge, perchè sotto l'apparenza di una convenzione transitoria, nasconde una locazione abitativa ordinaria. Spetta, comunque, al conduttore dimostrare l'esistenza della simulazione, anche avvalendosi della prova per testi e per presunzioni (Cass. 25 febbraio 2009, n°4495).

Ulteriore condizione inserita nel contratto tipo è l'onere per il locatore di confermare, con lettera raccomandata, prima della scadenza del rapporto locativo i motivi della transitorietà indicati in contratto. Non è previsto alcun termine di preavviso: si dovranno scegliere i tempi che possano garantire la conoscenza della comunicazione con un congruo anticipo, tenuto anche conto della durata del rapporto in essere: analoga considerazione va fatta anche per il conduttore, che ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata.
 

morimori

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Non puoi applicare il regime della cedolare secca ad immobili ad uso diverso dalla abitazione (cat A escluso A10) se non sono locati unitamente alla abitazione principale. Pertanto, se come hai detto, li devi locare separatamente, nessuna cedolare secca e massima libertà delle parti nella determinazione della durata
 

Pennylove

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Non puoi applicare il regime della cedolare secca ad immobili ad uso diverso dalla abitazione (cat A escluso A10) se non sono locati unitamente alla abitazione principale. Pertanto, se come hai detto, li devi locare separatamente, nessuna cedolare secca e massima libertà delle parti nella determinazione della durata


Oltre alle abitazioni, la tassazione sostitutiva riguarda anche le relative pertinenze: non solo quelle affittate insieme all'abitazione, ma anche quelle locate con contratto separato e successivio rispetto a quello relativo all'immobile abitativo, a patto che la locazione :

a) intercorra tra le medesime parti contrattuali;
b) che nel contratto della pertinenza si faccia riferimento al contratto di locazione dell'immobile abitativo;
c) sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l'unità abitativa già locata.

Non ci sono limiti quantitativi al numero delle pertinenze per le quali è possibile optare per il regime della cedolare secca.


Fonte: Agenzia delle Entrate, Circolare n°26/E, par. 1.2. p. 8.
 

morimori

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Nella fattispecie si tratta di affittare separatamente (fra loro e non fra loro ed un appartamento) una cantina ed un box e da nessuna parte viene menzionata la esistenza di un contratto di locazione ad uso abitativo di un appartamento del quale tali immobili ne costituiscono le pertinenze.
Quindi nessuna cedolare secca e ribadisco quanto detto.
 

Pennylove

Membro Assiduo
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Nella fattispecie si tratta di affittare separatamente (fra loro e non fra loro ed un appartamento) una cantina ed un box e da nessuna parte viene menzionata la esistenza di un contratto di locazione ad uso abitativo di un appartamento del quale tali immobili ne costituiscono le pertinenze.
Quindi nessuna cedolare secca e ribadisco quanto detto.


Ne prendo atto, morimori, ma nella fattispecie si tratta di affittare un garage (C/6) e una mansarda (A/2, A/3 ecc. suppongo) - il #1 non fa menzione di una cantina - per cui, permittimi, ma non capisco...:shock: ;)
 

morimori

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Professionista
Le mansarde (o sottotetti o soffitte) sono locali accatastati C2 (in sostanza locali di sgombero o cantine) perchè per altezza, isolamento, finestrature ecc. non hanno nè possono avere abitabilità nè vi possono "stazionare" persone. Questo, ovviamente, in teoria perchè poi, nelle grandi città spesso sono cedute in locazione e/o utilizzate anche come abitazioni. Non a caso, proprio per evitare questo tipo di utilizzo improprio, bisogna indicare tutti i dati catastali (compresa la ctg catastale) nel contratto e nel modulo di registrazione del contratto di locazione(69 o Siria). Pertanto se si parla di mansarda non ritengo applicabile il regime della cedolare secca. Se, viceversa, fosse cat A.. si sarebbe dovuto parlare di un appartamento o di un attico o superattico, e non di mansarda. Alla prossima! Ciao.
 

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