Suppongo tu ti riferisca all’onere, posto a carico della proprietà, di confermare prima della scadenza i motivi della transitorietà.
Locazione transitoria per studenti universitari (legge 431/98, art. 5, comma 1)
Al termine del secondo periodo di rinnovo (la facoltà di disdetta, al primo periodo di scadenza, è consentita al solo conduttore, ai sensi dell’art. 3 del DM 30 dicembre 2002), il contratto scade automaticamente, senza necessità di disdetta alcuna. Personalmente ritengo comunque opportuno – considerata l’ampia portata dell’art. 2 della legge n.431/1998 – l’invio al conduttore di una raccomandata di disdetta, con ricevuta di ritorno, sei mesi prima della scadenza (o perlomeno con congruo preavviso), per invitarlo alla riconsegna dei locali nei termini convenuti. In tal caso, nessun adempimento è richiesto presso l’Agenzia delle Entrate, trattandosi di cessazione di contratto alla scadenza contrattualmente prevista.
Locazione transitoria ordinaria (legge 431/98, art. 5, comma 2)
Nelle locazioni abitative di natura transitoria, a mio giudizio, l’onere di conferma spetta al solo proprietario (art. 2 del contratto-tipo). Tengo a precisare ciò perché, benché il tenore letterale della norma indicata nei decreti ministeriali (prima il DM 5 marzo 1999, poi il DM 30 dicembre 2002) sembri porre tale onere a carico di entrambi i contraenti (locatore e conduttore), inducendo in errore alcuni autorevoli esperti della materia, in realtà, così non è: nella disposizione sanzionatoria, infatti, è invece previsto che qualora il locatore (non quindi il conduttore) non vi provvede, il contratto torna ad avere la durata ordinaria prevista dalla legge. Ergo: se i motivi della transitorietà posti a fondamento della stipula del contratto sono riconducibili al conduttore (art. 3 del contratto-tipo), il medesimo non deve inviare alcuna raccomandata di conferma della sussistenza delle esigenze transitorie o di disdetta, in quanto il contratto viene a cessare. Ne deriva che:
a) in caso di transitorietà del locatore, occorrerà cancellare l’art. 3 (Esigenza del conduttore);
b) in caso di transitorietà del conduttore, occorrerà cancellare l’art. 2 (Esigenza del locatore).
Infatti nelle NOTE FINALI al contratto-tipo, al (4) riportato accanto sia all’art. 2 (Esigenza del locatore), che all’art. 3 (Esigenza del conduttore), si precisa: Cancellare la parte che non interessa.