Signori cari,
il contratto di locazione ad uso foresteria non esiste più.
Ciao, Fabio!
Mi spiace contraddirti, ma le locazioni di foresterie esistono ancora. Nel dettato dell'art. 1
bis dell'art. 62 del TUIR si trova menzione, infatti, di fattispecie contrattuali diversamente caratterizzate che tuttavia condividono il tratto comune di essere locazioni concluse dal datore di lavoro per esigenze abitative, più o meno temporanee dei dipendenti: contratti che non possono essere altro che di foresteria.
In un settore tanto disciplinato come quello locativo - anche se, in verità, meno di un tempo, grazie alla lungimiranza del legislatore che, con la legge 431/1998, ha affrancato la materia delle locazioni dal rigido regime vincolistico - la tendenza è quella di sentirsi tranquilli solo in presenza di chiare indicazioni della legge vigente che, però, non menziona - se non in un caso - contratti assimilabili alla foresteria.
Il fatto che non esista una precisa previsione normativa per la stipula dei contratti in questione, non significa che siano giuridicamente nulli: la casistica delle locazioni, d'altro canto, è talmente vasta e varia, da essere quasi impossibile prevederla interamente con un unico dispositivo normativo. La fattispecie, messa in dubbio subito dopo l'entrata in vigore della legge 431/1998, è oggi comunemente accolta dalla dottrina, anche se mancano pronunce giurisprudenziali. Le locazioni ad uso foresteria non trovano sistemazione nella legge vigente: mancando il diretto utilizzo ad abitazione, stabile e primaria, personale, del conduttore persona fisica - il contratto, in tale fattispecie, deve essere stipulato solo ed esclusivamente da persona giuridica, in qualità di conduttore (non il fruitore del bene), in funzione dell'utilizzazione da parte di persone fisiche non necessariamente individuate, spesso in rotazione nell'immobile locato - le foresterie, ove concluse senza alcun intento elusivo o fraudolento, trovano la propria regolamentazione nel codice civile (art. 1571 e seguenti), come, d'altra parte, è sempre il codice civile a disciplinare altri tipi di pattuizioni, lasciate all'autonomia privata: intendo riferirmi, per restare nell'ambito abitativo, ad esempio alle locazioni turistiche (villeggiatura o vacanza), a quelle per immobili storico-artistici e alle foresterie degli enti locali per esigenze di carattere transitorio (art. 1, comma 2, legge 431/1998) - quest'ultime - la cartina di tornasole che deve farci concludere, pur in assenza di un esplicito riferimento normativo, nel senso della riconduzione al codice dei contratti in discorso.