Normativa recente?


Sarà un anno e mezzo.
Ti allego quello che ci aveva mandato il commercialista:

Si informano tutti i clienti che la Legge Comunitaria 2008 (L. 88/2009) ha modificato gli artt. del codice civile che trattano degli elementi indispensabili da riportare negli atti societari, nella corrispondenza ed anche nei siti internet della società.

A seguito delle modifiche, nonchè in ossequio alle varie norme che si occupano dell'argomento, possiamo dire che gli elementi da indicare necessariamente sono i seguenti:

- la denominazione sociale;

- la sede;

- l'Uffico del Registro Imprese presso il quale la società è iscritta;

- il n.ro di iscrizione al Registro Imprese (cioè il codice fiscale);

- l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e di quello effettivamente versato;

- l'eventuale circostanza se la società ha unico socio;

- l'eventuale circostanza se la società è in liquidazione;

- il soggetto che, eventualmente, esercita direzione e coordinamento;

- il n.ro di partita IVA.

Ciascuno può ovviamente implementare i dati, riportando (ad esempio) uffici amministrativi o altre unità locali, certificazioni qualità, altre attestazioni, ecc..

Si richiama l'attenzione sul fatto che anche i siti internet devono riportare tali indicazioni minime.

Infine si precisa che la sanzione per la violazione di tali disposizioni è pari ad euro 206,00 per ogni amministratore.

Cordiali saluti.


Noi siamo una s.r.l. e siamo obbligati, non so se sia così anche per gli altri tipi di società...


Silvana

 
Non lo so, essendo noi una srl non ce ne siamo occupati...
Silvana

P.S. Comunque è un buo biglietto da visita.
 

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