vi scrivo il contratto d'affitto che dovrei firmare.. tutto a norma??non capisco cosa significa il punto n.4, mentre il punto n5 è scritto correttamente??nel contratto non c'è nessun riferimento per quanto riguarda problematiche relative magari agli impianti, rotture ecc.. non sarebbe meglio specificare??tra le clausole viene riportato che non ho diritto di prelazione in caso di vendita ( ivece mi sarebbe piaciuto l'idea) infine, come ultima clausola viene riportato che le parti si sono accordate che nel momento che andrò via dovrò tinteggiare.. in realtà ciò non è vero...
La locazione è regolata dalle seguenti pattuizioni:
1. Durata. Il contratto è stipulato per la durata di anni tre dal al e, alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di altri due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intende adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’ art. 3 della legge 431/1998, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui all’arti. 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni, nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, entro dodici mesi dalla riottenuta disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, a un risarcimento pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
2 . Canone. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall’Accordo definito tra le OO.SS. Territoriali UPPI e SUNIA-SICET-UNIAT
Nel caso in cui l’accordo Territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone di locazione viene aggiornato ogni anno nella misura massima del 75% della variazione annua accertata dall’ ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi rispetto alla data di stipula del contratto stesso.
3. Deposito cauzionale: a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso quietanza) una somma di Euro 1150,00 (Millecentocinquanta/00) pari a due mensilità non imputabile in conto canoni e produttiva – salvo che la durata contrattuale minima non sia superiore ad anni quattro, ferma la proroga del contratto per due anni – di interessi legali riconosciuti al conduttore al termine di ogni ano di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia….
4. Oneri accessori: per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della “Tabella oneri accessori” allegato G del decreto emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’ Economia e delle finanze ai sensi dell’ articolo 4 comma 2, della legge n. 431/1998 di cui al presente contratto costituisce l’allegato A. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire – in sede di consuntivo – entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione – anche tramite organizzazione sindacali- presso il locatore ( o per suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, Insieme al pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante del consuntivo dell’anno precedente.
5. Spese di bollo e registrazione. Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. Qualora il locatore decidesse di aderire alla Cedolare secca, ne darà comunicazione tramite lettera raccomandata al conduttore.
6. Pagamento, risoluzione, prelazione. Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezione del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge 227 luglio 1978 n.392. La vendita dell’ unità immobiliare locata, in relazione alla quale non viene concessa la prelazione al conduttore, non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
7. Uso. L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione dal conduttore e alle persone attualmente con lui conviventi:……………………………………………………………………………………
Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale che parziale. Per la successione del contratto si applica l’art. 6 della legge 27 luglio 1978 n 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404/1988.
8. Recesso del conduttore E’ facoltà del conduttore recedere per gravi motivi , previo avviso da recapitarsi a mezzo raccomandata almeno tre mesi prima.
9. Consegna. Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, e di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso pena il risarcimento del danno; altresì a rispettare le norme del regolamento condominiale dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna a osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agni altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’unita immobiliare ai sensi dell’art. 1590 del C.C. di quanto segue………………………….//………………… ovvero di quanto risulta dall’allegato Verbale di consegna e di Conformità del Canone.
10. Modifiche e danni il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti he possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonchè per interruzioni incolpevoli dei servizi.
9. Assemblee. Il conduttore ha diritto di voto, i luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in codominio. In tale caso ( e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori;
11. Impianti. Il conduttore – in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata – si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore- in caso di inosservanza- autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla puo’ pretendere a qualsiasi titolo. Fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all’ impianto termico autonomo. Ove presente vale la normativa del D.P.R. 412/93 con particolare riferimento a a quanto stabilito dall’articolo 11 comma 2. Del citato D.P.R.
12. Accesso. Il conduttore deve consentire l’accesso al locatore, al suo amministratore, nonchè agli incaricati ove gli stessi ne abbiano – motivandola – ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere l’unita immobiliare locata. Il conduttore deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore. Con l’esclusione dei giorni gestii. Oppure con le seguenti modalità:…………………………………….//…………………….. .
13. Commissione di conciliazione. La commissione di Conciliazione. Di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Emanato ai sensi dell’articolo 4 comma2 della legge 431/98, è composta massimo da tre membri. Di cui due scelti fra appartenenti alle organizzazioni firmatarie dell’accordo Territoriale. Sulla base delle designazioni. Rispettivamente, del locatore e del conduttore e di un terzo- che svolge funzioni di presidente – sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
14. Varie. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi
e ai fini della competenza a giudicare, ol conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del comune situato ove l'immobile è locato. Qualunque modifica al presente contratto non puo' avere luogo e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali, in relazione ad adempimenti connessi con rapporto di locazione (legge 675/96). Per quanto non previsto da presente contratto le parti rinviano in quanto in materia disposto dal Codice Civile, dalle leggi 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonchè alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge 431/98 e all'accordo Territoriale
15. Altre clausole Le parti hanno stabilito e concordato un canone inferiore a quello determinato sulla base dell'applicazione dei criteri e dei parametri stabiliti dall'Accordo stipulato l'11/03/2004 tra le OO.SS. UPPI e SUNIA-SICET- UNIAT
17. Le utenze acqua, luce e gas metano interamente a carico del Conduttore che ne richiedera’ la voltura a propria cura e spese. Le parti hanno concordato che al momento del rilascio l’appartamento dovrà essere riconsegnato pitturato e che la relativa spesa sarà a carico del conduttore
La locazione è regolata dalle seguenti pattuizioni:
1. Durata. Il contratto è stipulato per la durata di anni tre dal al e, alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di altri due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intende adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’ art. 3 della legge 431/1998, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui all’arti. 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni, nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, entro dodici mesi dalla riottenuta disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, a un risarcimento pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
2 . Canone. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall’Accordo definito tra le OO.SS. Territoriali UPPI e SUNIA-SICET-UNIAT
Nel caso in cui l’accordo Territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone di locazione viene aggiornato ogni anno nella misura massima del 75% della variazione annua accertata dall’ ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi rispetto alla data di stipula del contratto stesso.
3. Deposito cauzionale: a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso quietanza) una somma di Euro 1150,00 (Millecentocinquanta/00) pari a due mensilità non imputabile in conto canoni e produttiva – salvo che la durata contrattuale minima non sia superiore ad anni quattro, ferma la proroga del contratto per due anni – di interessi legali riconosciuti al conduttore al termine di ogni ano di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia….
4. Oneri accessori: per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della “Tabella oneri accessori” allegato G del decreto emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’ Economia e delle finanze ai sensi dell’ articolo 4 comma 2, della legge n. 431/1998 di cui al presente contratto costituisce l’allegato A. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire – in sede di consuntivo – entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione – anche tramite organizzazione sindacali- presso il locatore ( o per suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, Insieme al pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante del consuntivo dell’anno precedente.
5. Spese di bollo e registrazione. Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. Qualora il locatore decidesse di aderire alla Cedolare secca, ne darà comunicazione tramite lettera raccomandata al conduttore.
6. Pagamento, risoluzione, prelazione. Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezione del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge 227 luglio 1978 n.392. La vendita dell’ unità immobiliare locata, in relazione alla quale non viene concessa la prelazione al conduttore, non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
7. Uso. L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione dal conduttore e alle persone attualmente con lui conviventi:……………………………………………………………………………………
Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale che parziale. Per la successione del contratto si applica l’art. 6 della legge 27 luglio 1978 n 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404/1988.
8. Recesso del conduttore E’ facoltà del conduttore recedere per gravi motivi , previo avviso da recapitarsi a mezzo raccomandata almeno tre mesi prima.
9. Consegna. Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, e di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso pena il risarcimento del danno; altresì a rispettare le norme del regolamento condominiale dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna a osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agni altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’unita immobiliare ai sensi dell’art. 1590 del C.C. di quanto segue………………………….//………………… ovvero di quanto risulta dall’allegato Verbale di consegna e di Conformità del Canone.
10. Modifiche e danni il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti he possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonchè per interruzioni incolpevoli dei servizi.
9. Assemblee. Il conduttore ha diritto di voto, i luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in codominio. In tale caso ( e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori;
11. Impianti. Il conduttore – in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata – si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore- in caso di inosservanza- autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla puo’ pretendere a qualsiasi titolo. Fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all’ impianto termico autonomo. Ove presente vale la normativa del D.P.R. 412/93 con particolare riferimento a a quanto stabilito dall’articolo 11 comma 2. Del citato D.P.R.
12. Accesso. Il conduttore deve consentire l’accesso al locatore, al suo amministratore, nonchè agli incaricati ove gli stessi ne abbiano – motivandola – ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere l’unita immobiliare locata. Il conduttore deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore. Con l’esclusione dei giorni gestii. Oppure con le seguenti modalità:…………………………………….//…………………….. .
13. Commissione di conciliazione. La commissione di Conciliazione. Di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Emanato ai sensi dell’articolo 4 comma2 della legge 431/98, è composta massimo da tre membri. Di cui due scelti fra appartenenti alle organizzazioni firmatarie dell’accordo Territoriale. Sulla base delle designazioni. Rispettivamente, del locatore e del conduttore e di un terzo- che svolge funzioni di presidente – sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
14. Varie. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi
e ai fini della competenza a giudicare, ol conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del comune situato ove l'immobile è locato. Qualunque modifica al presente contratto non puo' avere luogo e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali, in relazione ad adempimenti connessi con rapporto di locazione (legge 675/96). Per quanto non previsto da presente contratto le parti rinviano in quanto in materia disposto dal Codice Civile, dalle leggi 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonchè alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge 431/98 e all'accordo Territoriale
15. Altre clausole Le parti hanno stabilito e concordato un canone inferiore a quello determinato sulla base dell'applicazione dei criteri e dei parametri stabiliti dall'Accordo stipulato l'11/03/2004 tra le OO.SS. UPPI e SUNIA-SICET- UNIAT
17. Le utenze acqua, luce e gas metano interamente a carico del Conduttore che ne richiedera’ la voltura a propria cura e spese. Le parti hanno concordato che al momento del rilascio l’appartamento dovrà essere riconsegnato pitturato e che la relativa spesa sarà a carico del conduttore