Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Quindi seguendo il tuo ragionamento posso usufruire dei benefici prima casa anche per un C1 (negozi o botteghe) SENZA CAMBIARE DESTINAZIONE, dove dopo l'acquisto ci metto letto e cucina e ci vado ad abitare e ci prendo la residenza?

Concordo con Bruno80. Ritengo che l'unità immobiliare debba rientrare nella categoria A/x ; difattui la citata guida così si esprime per per le pertinenze:

L’ACQUISTO DELLE PERTINENZE
Al verificarsi delle condizioni prima elencate, le agevolazioni per la prima casa competono allo stesso
modo per l’acquisto delle sue pertinenze, anche se effettuato con atto separato, ma solo per una
pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:
- C/2 (cantina o soffitta);
- C/6 (garage o box auto);
- C/7 (tettoia o posto auto).
Le unità immobiliari classificate (o classificabili) nelle citate categorie catastali possono anche trovarsi
in prossimità dell’abitazione principale (comunque non in un punto distante o addirittura in
un altro Comune) ma, di fatto, devono essere destinate in modo durevole a servizio della casa di abitazione.

Di solito i locali classificati C1 non hanno caratteristiche tali da essere classificabili come abitazioni cat A/x.

Ciò non toglie che, con i necessari interventi, uno possa trasformare un C/1 in A/3 (l'ho già visto)
 

jrogin

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Se Viareggio non ti concederà mai la trasformazione da A10 in civile abitazione, ti concederà di stabilirvi la residenza? Senza questa, addio agevolazione.
No, infatti a Viareggio non puoi utilzzare un A10 come abitazione.

p.s.: in base a quale regolamento è posto quel genere di vincolo? A senso, capirei forse il contrario: (= sotto i 65 mq non puoi classificare in A10). A Viareggio non esistono i monolocali? Tutti benestanti e con famiglia numerosa?
E' un regolamento comunale. Purtroppo le unità immobiliari per civile abitazione con metratura inferiore ai 65 mq calpestabili non si possono più edificare e quelli esistenti risalgono a molti anni addietro, oppure sono stati oggetto di sanatoria (quando c'era la possibilità di farlo). Personlmente trovo questo vincolo errato ed anacronistico, sia perchè oggi le famiglie sono meno numerose, sia perchè molti la utilizzano come seconda casa per vcanze e non hanno necessità di grandi spazi, sia perchè costerebbero meno e purtroppo come tu domandi non tutti sono benestanti.

Per quanto riguarda l'interpretazione che do alla dicitura delle categorie catastali, ritengo di escludere l'A10, l'A1.
Daltronde devo dire che in più di venti anni di lavoro, i notai hanno sempre fatto rogitare gli A10 come uffici e non hanno mai permesso di usufruire delle agevolazioni prima casa.
Ma sono fiducioso che nei prossimi giorni riusciremo a sciogliere la matassa in modo chiaro, e credetemi, proprio perchè a Viareggio c'è la situazione che descrivevo prima, spero che bruno80 e bastimento siano dalla parte della ragione.
Contraccambio gli auguri di Buona Pasqua a Bastimento, ai partecipanti a questo argomento e a tutti gli utenti di immobilio.:D
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
CIRCOLARE N. 38 DEL 12 AGOSTO 2005 DELLA DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Agevolazioni fiscali per l'acquisto della c.d. "prima casa"
Art. 1, Tariffa parte prima, nota II-bis), DPR 26 aprile 1986, n. 131.

3 Requisiti oggettivi

3.1 Irrilevanza della classificazione catastale delle abitazioni trasferite

Per fruire dell'agevolazione "prima casa" è necessario che la casa di abitazione oggetto di acquisto non presenti caratteristiche di lusso secondo i criteri indicati nel D.M. 2 agosto 1969 (riportato nell'allegato n. 1).
Ove ricorrono effettivamente le condizioni perché la casa si consideri "non di lusso", l'agevolazione compete, prescindendo dalla categoria catastale con cui risulta censita in catasto.
In altri termini, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione "prima casa" non rileva la classificazione catastale dell'immobile trasferito quanto, piuttosto, la natura lussuosa o meno dello stesso in base ai parametri enunciati dal D.M. 2 agosto 1969.
Al riguardo la Corte di Cassazione (sentenza 26 marzo 1988, n. 2595), ha rilevato che i " ... simboli delle categorie non hanno la specifica funzione di distinguere le abitazioni di lusso dalle altre, ma soltanto di indicare una rendita catastale proporzionata al tipo di abitazione..."...........

Si parla di ABITAZIONI. La categoria catastale non ha importanza nell'ambito delle ABITAZIONI. Un A10 non è un'abitazione, è un ufficio. Non si possono avere agevolazioni fiscali per un ufficio.
A me non è mai capitato (e credo a nessuno), ma mi è capitato che un venditore facesse il cambio di destinazione prima del rogito x permettere all'acquirente di avere le agevolazioni che altrimenti non avrebbe potuto avere.
 

jrogin

Membro Attivo
Agente Immobiliare
ma mi è capitato che un venditore facesse il cambio di destinazione prima del rogito x permettere all'acquirente di avere le agevolazioni che altrimenti non avrebbe potuto avere.
questo mi è capitato spesso.
 

jrogin

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ho rigirato sul cugino Propit il "nostro" quesito.
Se ci saranno degli sviluppi interessanti ve lo farò sapere.
 

realessandro

Nuovo Iscritto
A PARERE DI CHI SCRIVE:

Premesso che in un ufficio si puo' anche ottenere la residenza, il punto della circolare sottostante significa questo:
" visto che per usufruire dell'agevolazione prima casa non devi avere altro immobile (abitativo ) nello stesso comune ebbene sappi che se questo immobile è di una catergoria catastale diversa da quella abitativa (a prescindere dall'uso che ne fai) puoi fruire delle agevolazioni se compri una casa di abitazione perchè rileva la classifcazione catastale -che non è ostativa - dell'altro imobile (ufficio) e non l'uso che ne fai (abitativo). "

Il testo della circolare:

2.2.5 Qualora l'acquirente sia gia' titolare di un immobile classificato in catasto nella categoria A/10 (ufficio) ma di fatto adibito ad abitazione, l'agevolazione puo' essere concessa.
Non ha, infatti, rilevanza l'utilizzazione di fatto diversa dalla classificazione catastale. In osservanza dei medesimi criteri e' possibile asserire, di contro, che l'agevolazione non e' applicabile nel caso in cui l'acquirente sia titolare, nel comune dove acquista, di altro immobile classificato o classificabile in catasto come abitazione, indipendentemente dall'utilizzazione di fatto.
Si precisa, inoltre, che, nel caso in cui l'acquirente sia titolare su tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione acquistata usufruendo delle agevolazioni, non puo' godere del beneficio in parola, indipendentemente dall'utilizzazione di fatto e dall'eventuale cambio di destinazione nel frattempo intervenuto.

Condizione per acquistare prima casa:
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare ESCLUSIVO o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
 

bruno80

Membro Attivo
Professionista
Ragazzi secondo me è possibile usufruire delle agevolazioni, ma vista la discordanza di opinioni fra i partecipanti a questo trhead, invito altri colleghi ad unirsi e a dire la propria, magari con esperienze personali. Saluti!
 

MaxMatteo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
...però ora che ci penso...
...anni fa (2002-3) mi ero interessato e ho trovato conferma all'AdE circa la vendita di immobili attualmente non abitativi con le agevolazione di imposta sulla prima casa: nella fattispecie ho venduto delle soffitte (C/2) con imp.reg-ipo-cat tutte agevolate per la prima casa con l'obbligo di trasferomarle in abitazione entro 24 mesi dalla data di acquisto...
Purtroppo non posso parlare con il notaio che ha rogato (trasferito) ma prometto di informarmi.

Quindi:
esperienza personale che avvalla (in parte) quanto detto da Bruono80 ma con l'obbligo di trasformarle entro 24 mesi in abitazione!
 

jrogin

Membro Attivo
Agente Immobiliare
ho venduto delle soffitte (C/2) con imp.reg-ipo-cat tutte agevolate per la prima casa con l'obbligo di trasferomarle in abitazione entro 24 mesi dalla data di acquisto...
ma non erano per caso pertinenze di un abitazione principale già in possesso dell'acquirente?
 

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