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" In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore, e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. Ne consegue che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre, che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 08/03/2002). "
E' inutile che ci facciamo il sangue amaro. La Giustizia fa acqua da tutte le parti.giusto per capire dove cavolo di paese viviamo, questa e' una sentenza che dice l'opposto...
In questo modo, in soli 5 anni siamo diventati l’agenzia N.1 di Parma per numero di compravendite.
lo sono infatti, compresi i verdi da cui provengonoe pensare che un mio collega pensava fossero i leader dei cartelli staccati alla concorrenza...
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