Ciao a tutti!!!
Vi espongo il mio quesito...
sto studiando perchè tra settembre ed ottobre intendo fare l'esame
alla camera di commercio di Roma e sto approfittando di questo periodo
"soft" a livello lavorativo...
ripassando la parte relativa alle sanzioni disciplinari mi torna sempre complicato concepire il termine: <turbare lievemente o gravemente l'andamento del mercato>.
Il mio dubbio è:
-per mercato si intende il mercato immobiliare generale o quello circoscritto al mio operato?
- se fosse nel senso generale come può un singolo agente immobiliare turbare il mercato nel senso più ampio?
Attendo fiduciosa un vostro riscontro perchè veramente mi interessa capirne il concetto...
Grazie*Grazie*
Roberta
La legge 39/89 prevede sanzioni a carico dell'iscritto al Ruolo che con proprie azione crea TURBATIVA DI MERCATO.
Ogni Giunta Camerale valuta secondo propri criteri la eventuale turbativa e provvede alle sanzioni dalla sospensione fino alla radiazione definitiva dal Ruolo.
Nella mia Bologna e' succcesso.
Quali sono i fatti e i comportamenti che possono portare alla radiazione, a mio parere, questi:
- elusione della incompatibilta' con l'acquisto in proprio degli immobili.
- intestazione dell'assegno sulla proposta direttamentre all'agente immobiliare e non al venditore
- incasso di deposti ricevuti dal proponente a titolo fiduciario
- utilizzo per l'attivita' di mediazione di collaboratori non iscritti al Ruolo
- utilizzo di mezzi pubblicitari che eludono il concetto di buona fede contrattuale o che si aspirano ad una concorrenza sleale .
- nascondere la propria figura di mediatore presentandosi costantemente come privato.
ecc.ecc.