CRISTIANO1234

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Buongiorno,
piccolissimo condominio di soli 4 appartamenti con giardino comune, locale al piano terreno comune, sottotetto comune...

Io voglio vendere il mio appartamento ma ho verificato che per farlo ci sono alcuni aggiornamenti catastali da fare relativi alle parti comuni... ad esempio ho verificato che nel locale comune al piano terreno è stao abbattuto un muro e ne è sttao realizzato un altro...

Chi deve pagare le spese per aggiornamento catastale?

Io sostengo che vanno ripartite tra tutti...

Ma gli altri tre condomini sostengono che non hanno assolutamente necessità di farlo in questo momento, ma possono farlo tra parecchi anni, non avendo intenzione di vendere e che pertanto, essendo io ad essere interessato all'aggiornamento catastale doendo vendere, NON posso obbligarli a compartecipare alle spese.

Chi ha ragione?

Grazie
 

il_dalfo

Membro Senior
Professionista
Le spese per gli aggiornamenti catastali ricadenti sulle parti comuni seguono quanto disposto dall'art.1123 del cc.
Nulla tange se agli altri condomini la spesa non interessa in questo momento: era da affrontarsi al momento dello spostamento della tramezza.

Ne consegue che la spesa è da ripartirsi sui vari condomini con le modalità previste dallo stesso art 1123 cc o dalle convenzioni previste dal vostro regolamento condominiale.
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Prima di provvedere all’aggiornamento catastale, dovete comunque verificare se gli interventi sono stati eseguiti presentando le debite pratiche edilizie.
Nel caso sia necessario, dovete provvedere a regolarizzare la situazione in Comune, poi potrete fare l’aggiornamento in Catasto.
Le spese vanno deliberate dalla maggioranza: se non venissero deliberate, nell’immediato dovrai sostenerle tu, se ti serve per vendere, e poi eventualmente chiedere un rimborso.
 

CRISTIANO1234

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Le spese per gli aggiornamenti catastali ricadenti sulle parti comuni seguono quanto disposto dall'art.1123 del cc.
Nulla tange se agli altri condomini la spesa non interessa in questo momento: era da affrontarsi al momento dello spostamento della tramezza.

Ne consegue che la spesa è da ripartirsi sui vari condomini con le modalità previste dallo stesso art 1123 cc o dalle convenzioni previste dal vostro regolamento condominiale.
Grazie!
Però l'articolo 1123 citato ha come presupposto una deliberazione dell'Assemblea...

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
 

il_dalfo

Membro Senior
Professionista
Grazie!
Però l'articolo 1123 citato ha come presupposto una deliberazione dell'Assemblea...

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Si.
Perché si presuppone che una modifica catastale NON rientri nei lavori urgenti che possono essere affrontati dal singolo condomino (con relativo rimborso) come previsto dall'art. 1110 cc.

Così come si presuppone che una delibera dell'assemblea condominiale non possa essere contraria alle norme (salvo poi la facoltà di poterla impugnare).

Mi vien in mente che il non aggiornare le carte ti potrebbe porre in contrasto con quanto previsto dalla legge n° 52 /1985, art 19, comma 1-bis (così modificata dalla 122/2010
"Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale."
 

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