Premetto che non sono pratica di vendite di immobili in costruzione ( mai fatte), e quindi espongo una semplice considerazione, da sottoporre a chi invece si occupa di queste vendite tutti i giorni.
Mi risulta che lo stato di crisi che rende "attivabile" la fideiussione per la restituzione delle somme versate sia anche il pignoramento dell'immobile.
Vedi quanto previsto dal decreto legislativo n.122 del 20 giugno 2005, art. 3 , comma 2.
Ora, se da contratto preliminare il costruttore fosse inadempiente ( cioè se il ritardo va oltre quanto ragionevolmente previsto in questi casi, e concordato contrattualmente ), il promissario acquirente non potrebbe chiedere lui stesso il pignoramento dell'immobile, per poi far valere la fideiussione ?
o, a parte le spese necessarie, c'è qualche impedimento ?