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L'abitabilità, o meglio... l'agibilità, molti stabili non la hanno. Qui a Roma, ad esempio, molti stabili in molti quartieri ne sono privi. Se leggi con attenzione noterai anche le specifiche per la ristrutturazione degli ante 67.così poi vediamo quando va a richiedere l'abitabilità od a fare un permesso
Non è certo una novità, quello che dice il Consiglio del notariato: ma un conto è che l'immobile si trasferibile perchè l'atto non è nullo, un altro invece che sia regolare. Che lo acquistino i notai un fabbricato ante 67 abusivo, così poi vediamo quando va a richiedere l'abitabilità od a fare un permesso cosa succede
Concordo con te. Ma se tu hai letto attentamente lo studio che hai inviato, redatto dal Consiglio del Notariato e col supporto di importante sentenze della Cassazione, ti accorgerai che un conto è acquistare un fabbricato, un altro acquistare un fabbricato regolare ed utilizzabile.E' bello il dialogo costruttivo.
Lo scambio di opinioni e la voglia di completarsi, insieme, per crescere...... professionalmente parlando.
E' importante quanto dare giuste informazioni, avvalorate da certezze, non proprie ma professionali.
E le professionali proprie sono soggettive, quindi non applicabili.
E' importante non avere ragione, né pretender ragione.
E' essenziale aiutare in un forum.
Questo credo.
Chi chiede aiuto ha bisogno di dati certi e scritti, non di proprie convinzioni viziate da studi professionali poco applicabili alle esigenza di edificazioni pregresse a qualunque epoca.
Uno stabile del 1800 non è regolare ne utilizzabile senza licenza di costruzione o condono ?
Ho i miei dubbi, in verità.
-tratto dall'art 40 legge 28 febbraio 1985, n. 47
Per le opere iniziateanteriormente al 1° settembre 1967,
in luogo degli estremi della licenza edilizia può
essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario
o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967.
Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in
documento separato da allegarsi all'atto medesimo. Per gli edifici di proprietà
comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di
edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è
stato approvato o l'opera autorizzata
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