Mi sono riferito alla seguente sentenza del Tribunale di Napoli:
"""Tribunale di Napoli, Sentenza 11 Luglio 2010 L’obbligazione di ciascun condomino, di contribuire alle spese per la conservazione dei beni comuni nasce nel momento in cui è necessario eseguire le relative opere, mentre la delibera dell’assemblea di approvazione della spesa, che ha la funzione di autorizzarla, rende liquido il debito di cui in sede di ripartizione viene determinata la quota a carico di ciascun condomino, sicché, in caso di compravendita di un’unità immobiliare sita in edificio soggetto al regime del condominio , è tenuto alla spesa colui che è condomino al momento in cui si rende necessario """